Cessazione della materia per nuova graduatoria e soccombenza virtuale dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3215 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via stragiudiziale, così da rendere inutile la prosecuzione del processo per oggettivo venir meno della lite. La pronuncia si impone solo quando il provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione abbia assicurato al privato l’utilità sperata attraverso la proposizione del ricorso. L’amministrazione che in corso di causa riveda in senso favorevole al ricorrente il provvedimento impugnato è tenuta al pagamento delle spese di lite a titolo di soccombenza virtuale, quale effetto del riconoscimento implicito dell’illegittimità del proprio operato.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato domanda di sostegno nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, operazione 6.4c, per una spesa complessiva dichiarata. In sede di autovalutazione ha calcolato un punteggio complessivo di 87. Con il provvedimento impugnato la domanda è stata inserita nell’elenco delle istanze non ricevibili, con la motivazione della mancanza della planimetria generale dell’azienda ante e post investimento e del ricorso a firma del tecnico privo di integrazioni.

Avverso l’esclusione la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, deducendo che il documento era in realtà tra quelli allegati e che non era stato attivato il soccorso istruttorio. Formatosi il silenzio rigetto, ha proposto ricorso giurisdizionale per violazione degli artt. 6 e 10-bis della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 7/2019. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente ha dato atto che con D.D.G. n. 669 dell’11 febbraio 2021, all’esito della valutazione dei ricorsi gerarchici tra cui quello della ricorrente, è stata approvata una nuova graduatoria definitiva. In tale graduatoria la domanda è collocata nell’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento, con il punteggio di 87. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato e modificato.

Il Tribunale richiama il costante orientamento interpretativo secondo cui la cessazione della materia del contendere richiede che il bene della vita aspirato dal ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale. Il giudice verifica in concreto che il provvedimento sopravvenuto abbia assicurato l’utilità sperata: nella specie l’amministrazione, riesaminando l’istanza, ha riconosciuto l’ammissibilità della domanda con il medesimo punteggio autovalutato dalla ricorrente.

La difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza, rilevando che la nuova graduatoria ha fatto cadere il secondo presupposto dell’impugnazione, relativo al mancato esame del ricorso gerarchico e al silenzio rigetto. Ha inoltre precisato che, a seguito di successivi scorrimenti comunicati nel 2023, sono state finanziate le domande fino alla posizione utile n. 134 e che l’istanza della ricorrente resta ammissibile ma non finanziabile.

Il Collegio ritiene che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta, essendo stata la domanda riconosciuta ammissibile nella nuova graduatoria. La circostanza che la posizione non sia ancora utile al finanziamento non incide sulla soddisfazione della pretesa azionata, che concerneva l’illegittima esclusione. Quanto alle spese, il Tribunale applica la regola della soccombenza, qualificata come virtuale in ragione del riesame intervenuto in senso favorevole alla ricorrente, e liquida in favore di quest’ultima l’importo complessivo di euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *