Nuova AIA sostituisce la precedente e non è atto di conferma (Cons. Stato n. 2535 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’esito del riesame che dichiari espressamente di sostituire integralmente i titoli autorizzativi precedenti integra un nuovo rilascio e non un atto di conferma. Essa non presuppone la validità e l’efficacia dell’atto sostituito e, pertanto, è impugnabile senza i limiti di interesse ricollegabili a quanto disposto dai provvedimenti che l’hanno preceduta. Il titolare di un’autorizzazione, che consente ma non obbliga, conserva l’interesse ad agire anche quando non abbia utilizzato l’impianto fino al limite massimo assentito. L’amministrazione può imporre limiti alla capacità produttiva a tutela della salute e dell’ambiente, ma solo all’esito di una istruttoria completa e con congrua motivazione.

Il Fatto

La società appellante gestisce uno stabilimento per il trattamento di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d. lgs. n. 152/2006 e del § 6.5 dell’allegato VIII alla parte II. L’impresa ha ottenuto i titoli abilitativi senza soluzione di continuità dal 2010, da ultimo con l’AIA rilasciata in riesame nel 2019.

Il riesame era stato sollecitato dal Sindaco a seguito di segnalazioni dei residenti per emissioni odorigene e di una mozione consiliare. All’esito, l’ARPAE ha autorizzato la prosecuzione dell’attività limitando la capacità massima di trattamento a 353 t/giorno, a fronte di una capacità impiantistica di 706 t/giorno. Il TAR Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, ritenendo che la medesima limitazione fosse già contenuta nell’aggiornamento del 2017, mai impugnato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dall’ARPAE. Il fatto che il titolare di un’autorizzazione non utilizzi l’impianto fino al limite massimo consentito non comporta la perdita dell’interesse ad agire: il provvedimento consente ma non obbliga, e la possibilità di un impiego futuro del margine autorizzato giustifica la tutela giurisdizionale.

Nel merito, la Sezione accoglie il primo motivo di critica alla statuizione di inammissibilità. Richiamando C.d.S. sez. IV n. 3 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 371 del 2015, la Corte afferma che l’annullamento della nuova autorizzazione non fa rivivere quella precedente, dichiaratamente sostituita e posta nel nulla. La nuova AIA integra un nuovo rilascio, che azzera la situazione a prescindere dagli atti adottati in precedenza, e non un atto di conferma, che presuppone la previa esistenza, validità ed efficacia dell’atto confermato. La nuova autorizzazione è dunque impugnabile senza i limiti ricollegabili ai titoli precedenti, con assorbimento delle ulteriori deduzioni sul punto.

È invece infondato il motivo sul preteso contrasto con le circolari ministeriali, dalle quali non emerge alcuna prescrizione univoca che imponga di far coincidere la capacità autorizzata con la capacità massima dell’impianto. È conforme a logica che l’autorità, nei congrui casi, imponga limiti a salvaguardia di interessi sensibili quali la tutela della salute e dell’ambiente.

I motivi dal terzo al sesto, esaminati congiuntamente, sono fondati. L’ARPAE ha certamente il potere di imporre limiti al funzionamento dell’impianto, ma tali limiti devono essere imposti all’esito di una istruttoria corretta e completa che ne dia congrua motivazione. Nel caso concreto, dal provvedimento impugnato non risulta in base a quali indagini e rilievi, da dettagliare in motivazione, l’Agenzia abbia ritenuto di imporre la restrizione.

In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto e l’AIA è annullata limitatamente alla prescrizione contestata. Il titolo autorizzativo resta per il resto valido ed efficace; l’amministrazione, nel riesaminare l’affare, dovrà eseguire una istruttoria completa da cui risultino le ragioni della nuova eventuale prescrizione. Resta fermo il potere di intervenire in via d’urgenza a fronte di emissioni non conformi. Il settimo motivo resta assorbito, implicando un non consentito sindacato su poteri non ancora esercitati. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *