L’annullamento d’ufficio comunicato al privato esclude l’affidamento incolpevole e il relativo risarcimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 14048 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell’affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, quando il privato sia stato reso consapevole, mediante una comunicazione di avvio del procedimento, della pendenza del procedimento volto all’annullamento d’ufficio. La consapevolezza del rischio di un esito sfavorevole è logicamente incompatibile con la condizione soggettiva di buona fede, con la conseguenza che le attività compiute dopo tale comunicazione sono svolte a proprio rischio e non possono fondare una pretesa risarcitoria. Tale principio si applica anche all’ipotesi in cui l’annullamento del provvedimento ampliativo sia stato disposto in autotutela e non in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Una società, avente causa da un’altra società, aveva ottenuto dal Comune una concessione edilizia per la ristrutturazione e sopraelevazione di un immobile, dietro presentazione di un progetto che prevedeva il riempimento di antiche cisterne. Successivamente, l’amministrazione aveva comunicato alla società l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio della concessione, ritenendo il titolo illegittimo. Nonostante ciò, la società aveva insistito nei lavori e, dopo l’effettivo annullamento del titolo, aveva convenuto in giudizio il Comune e i funzionari responsabili per ottenere il risarcimento dei danni.
Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il Comune e alcuni funzionari al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, reputando sussistente un legittimo affidamento della società sulla legittimità del titolo. Avverso tale sentenza avevano proposto ricorso per cassazione il Comune e i funzionari soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, censurando l’impostazione dei giudici di merito. Ha innanzitutto richiamato il principio per cui, in tema di responsabilità della P.A., la pendenza di un giudizio o di un procedimento volto alla caducazione di un provvedimento ampliativo, di cui il privato sia parte, è di per sé incompatibile con la sua posizione di affidamento incolpevole circa la piena legittimità dell’atto. Il privato, essendo a conoscenza del rischio di un esito a sé sfavorevole, non può invocare la lesione di un ragionevole convincimento quando prosegue nella propria attività.
Nella specie, la Corte ha rilevato che la comunicazione del 28 dicembre 2001, con cui il Comune aveva avvisato la società dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, aveva un tenore tutt’altro che “blando”: essa rendeva la società pienamente consapevole del fatto che l’amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento di autotutela in relazione alla concessione edilizia. La Corte ha quindi escluso che la società potesse fare affidamento sulla legittimità del titolo per le attività compiute dopo tale data, avendo queste ultime natura di attività svolte a proprio rischio.
Quanto alla posizione dei funzionari, la Corte ha precisato che la responsabilità del pubblico dipendente verso il danneggiato, ex art. 28 Cost., è concorrente e solidale con quella dell’ente, prescindendo dalla responsabilità per danno erariale, per la quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. Ha altresì ritenuto inammissibile il ricorso di un altro funzionario che non aveva specificamente censurato una delle ragioni poste a fondamento della decisione, e ha accolto il ricorso incidentale di un terzo soggetto per la mancata motivazione della riduzione dei compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari.
In definitiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alle questioni relative alla sussistenza dell’affidamento, e ha deciso nel merito la sola questione delle spese di lite, condannando la società al rimborso in favore del professionista estromesso.
Nota della Redazione
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