Bonifica siti contaminati, competenze comunali e criterio del più probabile che non (Cons. Stato n. 2165 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 cod. amb., l’Amministrazione non è tenuta a fornire prova di incontrovertibile evidenza scientifica del nesso causale tra attività esercitata e inquinamento, potendo fondarsi sul criterio del «più probabile che non». Il collegamento causale ipotizzato deve risultare più verosimile della sua negazione, in base alla complessiva valutazione delle circostanze di fatto e alla coerenza tecnico-scientifica delle risultanze. Ove l’Amministrazione fondi le proprie determinazioni su una ricostruzione logica, plausibile e coerente, la valutazione resiste alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, spettando all’interessato l’onere di fornire elementi idonei a infirmarne l’attendibilità. L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la redazione del piano di caratterizzazione ex art. 242, comma 3, cod. amb. non è adottata ex art. 244, comma 2, e non richiede la competenza provinciale, ben potendo il Comune esercitare i propri poteri coercitivi quando il responsabile abbia attivato le procedure senza portarle a compimento.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un sopralluogo della Polizia Stradale che accerta, presso la sede operativa di una società attiva nell’autotrasporto e nella manutenzione di veicoli industriali, depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e un autolavaggio abusivo privo di sistemi di depurazione. Il Comune avvia il procedimento ex art. 192 cod. amb. per lo smaltimento dei rifiuti e, all’esito di indagini ambientali che rilevano il superamento delle CSC per il parametro idrocarburi pesanti, quello ex art. 242 cod. amb. per la caratterizzazione del sito.
La Provincia, con determinazione del 2021, individua la società quale responsabile della contaminazione riconducibile al sondaggio effettuato nel 2015. Il Comune riavvia quindi il procedimento di propria competenza e adotta l’ordinanza con cui assegna termine per la presentazione del piano di caratterizzazione. La curatela del fallimento impugna l’atto davanti al TAR Veneto, che respinge il ricorso; propone allora appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità derivata dell’ordinanza comunale dalla determinazione provinciale, è dichiarato improcedibile e comunque infondato. La società aveva infatti impugnato il provvedimento provinciale davanti al TAR e poi rinunciato al ricorso: il consolidamento dei suoi effetti impedisce di invocarlo come causa di invalidità derivata degli atti successivi. Nel merito, il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2025 n. 7565) e ribadisce che l’accertamento del nesso causale si fonda sul criterio del «più probabile che non», con onere di contestazione specifica a carico dell’interessato.
Nel caso concreto lo standard è soddisfatto. La determinazione provinciale offre una ricostruzione tecnico-ambientale completa e coerente: la contaminazione del sondaggio è compatibile con le attività di autotrasporto, officina e autolavaggio; il sopralluogo del 2020 ha accertato una chiazza oleosa riconducibile a sversamenti di oli lubrificanti; l’area del carotaggio era stabilmente adibita a parcheggio di mezzi pesanti. Le fonti esterne prospettate dall’appellante non trattano materiali oleosi e la direzione di deflusso della falda esclude un loro apporto.
Il secondo motivo, sull’incompetenza del Comune, è infondato. L’ordinanza impugnata non è stata adottata ex art. 244, comma 2, cod. amb. — che attribuisce alla Provincia la diffida del responsabile — bensì ex art. 242, comma 3. Quest’ultima norma disciplina l’ipotesi in cui gli adempimenti siano curati dal responsabile su richiesta dell’Autorità competente. La società, in veste di gestore, si era attivata spontaneamente presentando una prima indagine, ma non l’ha completata secondo le modalità prescritte: non è quindi precluso al Comune ricorrere agli ordinari mezzi coercitivi, fino all’esecuzione in danno ex art. 250 e art. 253 cod. amb. Il Collegio richiama il parere del Cons. Stato, Sez. I, n. 656 del 28 marzo 2022 sulla contiguità tra abbandono incontrollato di rifiuti e bonifica.
Il terzo motivo, sull’estensione del piano all’intera area, è infine respinto. L’allegato 2 al d.lgs. n. 152/2006 considera sempre come un tutt’uno il sito contaminato, e la D.G.R. Veneto n. 2922/03 richiede un campione ogni cento metri quadrati in assenza di analisi storica. L’evento del 2020 è distinto da quello del 2014 e l’indagine del 2015 non risulta eseguita secondo le modalità dei piani di caratterizzazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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