Silenzio sul permesso di costruire convenzionato e danno da ritardo (TAR Sicilia n. 2541 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel permesso di costruire convenzionato la convenzione urbanistica costituisce elemento tipico del modulo procedimentale: ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001 essa specifica gli obblighi assunti dal soggetto attuatore ai fini del rilascio del titolo edilizio ed è soggetta alla disciplina dell’art. 11 l. n. 241/1990. La domanda avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione adotti, in pendenza di giudizio, un provvedimento espresso, anche di segno negativo o di autotutela. Il danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 non è in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare il pregiudizio effettivo, il nesso causale e la spettanza del bene della vita. La soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese dell’Amministrazione che abbia provveduto solo dopo la notificazione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente presentava istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto sportivo con annessa struttura di servizio su un’area del Comune di Adrano. L’Amministrazione rilasciava il permesso di costruire convenzionato n. 47 del 25 settembre 2024. Il titolo subordinava l’inizio dei lavori alla produzione della convenzione stipulata e registrata, del computo metrico estimativo e della polizza fideiussoria.
La ricorrente assumeva di avere depositato, il 5 settembre 2025, una proposta di convenzione urbanistica e di avere diffidato il Comune a provvedere. Con ricorso notificato il 26 maggio 2026 e depositato il 4 giugno 2026 agiva quindi ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’ordine di provvedere con nomina di commissario ad acta e il risarcimento del danno. In pendenza di giudizio il Comune annullava in autotutela il permesso di costruire, rilevando che la convenzione non era mai stata approvata né stipulata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la domanda avverso il silenzio. La questione è superata dal sopravvenuto esercizio del potere: con determinazione n. 170 del 7 luglio 2026 l’Amministrazione ha adottato un provvedimento espresso, sia pure di annullamento in autotutela del titolo edilizio. L’inerzia dedotta con il ricorso è dunque venuta meno e la domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale non si limita alla ritenuta sopravvenienza, ma ricostruisce il modulo sostanziale sottostante. Richiamando l’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, osserva che nel permesso di costruire convenzionato la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, è parte tipica del procedimento: senza di essa il titolo non è completo. L’autotutela ha accertato proprio il mancato perfezionamento dell’accordo, con la conseguenza che l’utilità finale invocata dalla ricorrente non può dirsi spettante.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio applica l’art. 2-bis l. n. 241/1990 e ribadisce che il danno da ritardo non è in re ipsa. Il ricorrente deve provare il pregiudizio e il nesso causale con la condotta amministrativa. Nel caso concreto la parte ha allegato solo genericamente il rischio di perdita del finanziamento, l’aumento dei costi, i maggiori oneri e la perdita di chances, senza offrire prova dell’effettività del danno né, soprattutto, della spettanza del bene della vita. La domanda è pertanto respinta.
Sul regime delle spese il TAR applica il principio della soccombenza virtuale. L’autotutela è intervenuta il 7 luglio 2026, in un momento ampiamente successivo alla notificazione del ricorso e al suo deposito: la ricorrente è stata quindi costretta a ricorrere per l’illegittimo contegno inerte dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza ex art. 26 c.p.a. e sono poste a carico del Comune, parzialmente compensate in ragione del rigetto della domanda risarcitoria, e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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