Improcedibilità per cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 6389 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso un provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, cessando la materia del contendere. La dichiarazione di improcedibilità non esclude la condanna alle spese della parte ricorrente nei confronti della controinteressata in applicazione del principio di soccombenza virtuale ex art. 26 c.p.a., qualora il ricorso sia manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. per carenza di specificità dei motivi e per la loro collocazione nella parte espositiva del fatto (c.d. “motivi intrusi”). La compensazione delle spese tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, giustificato dalla costituzione in giudizio di quest’ultima con memoria di mera forma.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 avverso la delibera della Commissione per le Adozioni Internazionali dell’1/06/2021, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca in autotutela della precedente delibera del 25 settembre 2019, relativa alla conclusione della verifica nei confronti dell’associazione controinteressata Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, senza ravvisare i presupposti per l’adozione di provvedimenti a carico dell’ente autorizzato.
Nel giudizio si costituivano l’amministrazione resistente e l’associazione controinteressata, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse, nonché per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., rilevando la mancanza di chiarezza e specificità dei motivi, inseriti nella parte espositiva del fatto (c.d. motivi intrusi).
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, con atto depositato il 18 dicembre 2025, la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
La controinteressata, costituita con memoria, aveva invece insistito per la condanna alle spese della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza virtuale, parametro che consente al giudice di regolare le spese sulla base della fondatezza sostanziale delle eccezioni sollevate, pur in presenza di una pronuncia di rito.
Il Collegio ha accolto tale impostazione, dichiarando il ricorso improcedibile in ragione della sopravvenuta carenza d’interesse, ma ponendo le spese a carico della parte ricorrente nei rapporti con la controinteressata. A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., evidenziando che i motivi di ricorso erano stati meramente elencati in poche righe, senza alcuna argomentazione giuridica, e non erano stati strutturati secondo una corretta suddivisione tra fatto e diritto, configurandosi i c.d. motivi intrusi, in linea con il precedente Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509 citato in motivazione.
La condanna alle spese è stata pertanto disposta nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, mentre il Tribunale ha ritenuto di compensare le spese tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente, tenuto conto della costituzione di quest’ultima con memoria di mera forma.
Nota della Redazione
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