Occupazione sine titulo: restituzione o acquisizione sanante a scelta dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 2547 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm. non si applica alle controversie aventi a oggetto la restituzione di un’area privata e il risarcimento del danno da occupazione sine titolo, perché la domanda non investe provvedimenti della procedura espropriativa ma la tutela del diritto di proprietà leso da un comportamento materiale. Venuta meno l’efficacia degli atti che legittimavano l’apprensione, la detenzione del bene integra un illecito permanente e l’amministrazione ha l’obbligo di restituire l’immobile, previa riduzione in pristino, e di risarcire il danno, ovvero di acquisirlo mediante un valido titolo, in primo luogo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La scelta tra restituzione e acquisizione è riservata all’amministrazione e non può essere sostituita dal giudice. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, salva prova contraria, e va liquidato con gli interessi legali sul valore del bene all’epoca di inizio dell’occupazione, con rivalutazione annuale.

Il Fatto

Il ricorrente, unico erede del titolare del fondo, agisce per l’occupazione di porzioni di terreno site nel Comune di Librizzi, utilizzate dalla Città Metropolitana di Messina per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Patti-San Piero Patti. L’originario proprietario aveva sottoscritto nel 2004 un atto di assenso all’occupazione e nel 2006 un verbale di componimento amichevole, che prevedeva la successiva stipula dell’atto pubblico di cessione e il pagamento del saldo del 20% dopo il frazionamento. L’amministrazione corrispose solo l’80%. L’atto di trasferimento non fu mai stipulato, il decreto di esproprio non fu mai emanato e i terreni restarono nella disponibilità dell’ente.

Il ricorrente chiede la restituzione previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno, ovvero, in subordine, l’acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’amministrazione si costituisce e deposita memoria, della cui tardività si discute in udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. L’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm. ha natura eccezionale e non è applicabile analogicamente. Il suo ambito va individuato sull’oggetto della domanda: nella specie il ricorso non mira all’annullamento di atti di una procedura ablatoria, ma all’accertamento dell’illegittimità della protratta occupazione e alla condanna alla restituzione e al risarcimento. La circostanza che l’occupazione derivi da un procedimento espropriativo non concluso non basta a ricondurre la causa al rito abbreviato. Richiamata la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. IV, n. 3070 del 2019 e le pronunce ivi richiamate, il Tribunale conclude per l’applicazione del rito ordinario e dichiara tardiva la memoria dell’amministrazione.

Nel merito, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., mentre le questioni sul quantum dovuto in forza di un provvedimento ex art. 42-bis appartengono al giudice ordinario. È incontestato che le aree furono occupate dal 28 dicembre 2004 e che non intervennero mai decreto di esproprio, cessione o acquisizione sanante. L’atto di assenso e il verbale del 2006 non ebbero efficacia traslativa, perché subordinavano il trasferimento alla stipula dell’atto pubblico; neppure il pagamento dell’80% determina l’acquisto della proprietà.

Alla scadenza dell’occupazione legittima la disponibilità del bene è divenuta illecita. La realizzazione dell’opera costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà, non essendo più configurabile alcuna forma di occupazione acquisitiva. Nell’ipotesi di mancato tempestivo decreto di esproprio, l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di far cessare l’occupazione sine titolo, restituendo l’immobile previa demolizione di quanto realizzato, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui C.G.A.R.S. n. 535 del 2022). Quanto all’usucapione per ragioni di pubblica utilità, manca nel caso concreto l’interversio possessionis in “debita forma” richiesta da Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 2 del 2016.

Il Collegio ordina quindi la restituzione, previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo, senza poter disporre direttamente l’acquisizione sanante, riservata alla discrezionalità amministrativa. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale presunzione juris tantum, e consiste negli interessi legali sul valore del bene al momento di inizio dell’occupazione, con rivalutazione annuale. Il Tribunale fissa in novanta giorni il termine per la determinazione dell’amministrazione, con notifica e trascrizione del provvedimento e comunicazione alla Corte dei Conti, e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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