Accesso del subappaltatore agli atti della fase esecutiva e nesso di strumentalità (TAR Sicilia n. 2548 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subappaltatore è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti della fase esecutiva dell’appalto principale detenuti dalla stazione appaltante quando la loro conoscenza sia funzionale alla tutela delle proprie ragioni creditorie e difensive. Il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione giuridica sostanziale va valutato in senso ampio e in prospettiva prognostica ex ante, essendo sufficiente che l’atto costituisca un mezzo astrattamente idoneo ad acquisire elementi utili sui fatti rilevanti. Non è consentito all’Amministrazione, né al giudice dell’accesso, anticipare il giudizio sulla fondatezza della domanda di merito o sulla rilevanza probatoria del documento. Il diniego è ammesso solo in presenza di assoluta estraneità del documento rispetto alla tutela prospettata, oppure di utilizzo pretestuoso o temerario dell’istituto. L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 costituisce fattispecie autonoma, a bilanciamento tendenzialmente favorevole all’esigenza di difesa, non superabile dalla mera opposizione del controinteressato.
Il Fatto
Una società, subappaltatrice di una parte dei lavori di un appalto comunale, ha presentato istanza di accesso il 16 marzo 2026 per ottenere il contratto principale, gli stati di avanzamento dei lavori, il registro di contabilità con eventuali riserve, gli ordini di servizio, le comunicazioni tra stazione appaltante e consorzio aggiudicatario e la perizia di variante. Il subappalto era stato risolto unilateralmente dal consorzio il 27 febbraio 2026.
Il Comune ha opposto un diniego parziale con nota del 31 marzo 2026, rilevando il carattere limitato dell’interesse (circa il 4,7% dei lavori), la genericità dell’istanza e l’estraneità della variante alle lavorazioni subappaltate. La società ha impugnato la nota ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto alla copia integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 legge n. 241/1990 e ribadisce che l’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale, ma che l’esigenza difensiva non presuppone l’instaurazione di un giudizio, potendo riguardare anche la sola valutazione dell’opportunità di agire. La valutazione del nesso di strumentalità va effettuata in senso ampio e in prospettiva prognostica ex ante, senza che l’amministrazione o il giudice possano anticipare il giudizio sulla fondatezza della domanda sostanziale. Il limite è costituito dall’assenza manifesta e assoluta di collegamento o dall’uso pretestuoso dell’istituto, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 3160/2023.
Quanto all’accesso difensivo, l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 configura una fattispecie autonoma, a bilanciamento favorevole all’esigenza di difesa, non superabile dalla mera opposizione del controinteressato. Per i dati non sensibili il parametro è la necessità e non la stretta indispensabilità, come chiarito da Cons. Stato n. 9003/2025.
Il ricorso è inammissibile in parte: per le comunicazioni tra ente e consorzio, già ostese; per gli ordini di servizio e le riserve, dichiarati inesistenti, poiché l’obbligo di ostensione incontra il limite dell’oggettiva possibilità, secondo TAR Lazio n. 2237/2024 e Cons. Stato n. 7719/2025, n. 9622/2023 e n. 2142/2020.
Nel resto il ricorso è fondato. Il Collegio non condivide la perimetrazione dell’interesse al 4,7%: il contratto principale è fonte del subappalto e i SAL incidono sull’andamento dei pagamenti, con collegamento alle ragioni creditorie del subappaltatore. Anche la perizia di variante presenta un nesso plausibile e non ipotetico, perché le modifiche progettuali, economiche e temporali possono incidere sulle lavorazioni subappaltate e sulla risoluzione del rapporto derivato.
Quanto alla variante “in corso di approvazione”, il Collegio distingue: il documento non ancora redatto non è ostensibile, ma richiede dichiarazione di inesistenza; la perizia redatta e non approvata è documento esistente e detenuto, salvo dimostrazione di una ragione giuridica di differimento, nella specie non allegata. Il Comune è quindi condannato a esibire la documentazione entro trenta giorni, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.