Illegittimità dei quesiti concorsuali solo per errori inequivocabili (TAR Lazio n. 8340 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formulazione dei quesiti delle prove concorsuali scritte e l’individuazione della risposta corretta costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sottratte al sindacato del giudice amministrativo di legittimità, che può intervenire solo in presenza di errori accertati in modo inequivocabile secondo le conoscenze del settore, ovvero di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruenza del quesito. La presenza di opzioni alternative dotate di meri margini di plausibilità integra la funzione dei c.d. “distrattori” e non rende illegittimo il quesito, purché la risposta ritenuta corretta risulti l’unica sicuramente coerente con il tenore della domanda e con il contesto tecnico-scientifico di riferimento. La previsione di una soglia minima di sbarramento superiore a quella di idoneità, ancorché mobile, costituisce scelta discrezionale legittima, finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità dei vincitori, ed è censurabile solo in caso di palese irragionevolezza.
Il Fatto
Un candidato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AS48 – Scienze motorie e sportive, impugnava l’esito della prova scritta, nella quale aveva conseguito un punteggio inferiore alla soglia di ammissione alla prova orale, contestando la correttezza di tre quesiti a risposta multipla e la legittimità della soglia di sbarramento prevista dal bando. Il ricorrente chiedeva la rettifica in aumento del punteggio e l’ammissione alla prova orale, deducendo l’erroneità delle risposte ritenute corrette dalla Commissione e l’illegittimità della soglia minima, superiore ai 70/100 previsti come punteggio di idoneità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esordito richiamando l’orientamento consolidato della Sezione, secondo cui la formulazione dei quesiti e l’individuazione della risposta corretta rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella degli organi tecnici che hanno elaborato la prova. Il sindacato è pertanto ammesso solo in presenza di errori accertati in modo inequivocabile, non essendo configurabili vizi di legittimità ove le scelte siano state compiute discrezionalmente in rapporto alle finalità della selezione.
Quanto al quesito relativo al software per creare e modificare video didattici, la Corte ha rilevato che la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione corrispondeva alla funzione tipica del programma, mentre l’opzione selezionata dal candidato costituiva un mero distrattore, essendo il software utilizzato per una funzione diversa. Sul quesito concernente la “disciplina base” delle scienze dell’educazione, la Corte ha osservato che, malgrado il refuso nel nome del filosofo citato, il contenuto della domanda conteneva tutti gli elementi per individuare univocamente la risposta corretta, senza che la censura del ricorrente spiegasse perché la propria opzione dovesse ritenersi preferibile.
In relazione al terzo quesito, sull’attaccamento insicuro disorganizzato, la Sezione ha valorizzato la caratteristica della paura verso il caregiver quale elemento distintivo di tale tipologia, rispetto all’ansia da separazione propria dell’attaccamento ambivalente, ritenendo le allegazioni del ricorrente insufficienti a evidenziare una manifesta irragionevolezza della soluzione accolta dalla Commissione. La presenza di opzioni con meri margini di plausibilità è stata giudicata funzionale alla verifica della solidità della preparazione del candidato.
Il Collegio ha quindi rigettato la censura relativa alla soglia di sbarramento, richiamando la giurisprudenza secondo cui la previsione di un punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione ed è funzionale a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente. La soglia di tipo mobile è stata ritenuta coerente con la norma primaria di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 71/2024 e con i principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., non emergendo profili di irragionevolezza o discriminatorietà.
Nota della Redazione
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