Silenzio-assenso e autorizzazione sismica: rileva il principio di precauzione (TAR Sicilia n. 2550 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle località sismiche il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione del Genio Civile non si forma quando la domanda sia priva degli elementi informativi e documentali indispensabili alla valutazione del rischio sismico, nonostante il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 32 della legge regionale n. 7/2003. La richiesta tardiva di integrazione non impedisce la formazione dell’assenso tacito solo rispetto agli elementi ulteriori e non essenziali. Il diniego dell’autorizzazione e il vincolo di inedificabilità imposto in sede di pianificazione trovano legittimo fondamento nel principio di precauzione, che impone di privilegiare la massima tutela della pubblica incolumità a fronte di rischi non pienamente certi ma scientificamente plausibili. Le valutazioni tecniche delle amministrazioni competenti non sono sindacabili nel merito, salvo il limite dell’irragionevolezza.

Il Fatto

I ricorrenti ottenevano dal Comune di Mascalucia una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione. Chiedevano quindi al Genio Civile il nulla-osta previsto dalla normativa antisismica. Dopo un primo diniego annullato dal TAR per omesso preavviso di rigetto, l’Ufficio negava nuovamente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 64/1974, rilevando che l’edificio era posto a meno di cinque metri da un avvallamento corrispondente alla depressione superficiale della c.d. Fossa del Cavolo, struttura geologica ritenuta fonte di instabilità in zona sismica.

Con un secondo ricorso gli interessati impugnavano la variante al Piano Regolatore Generale con cui il Comune, previo parere favorevole del Genio Civile, aveva esteso alle loro aree il vincolo di inedificabilità assoluta in prossimità della frattura eruttiva. I due giudizi venivano riuniti. Esperita senza esito la verificazione, il Collegio definiva la controversia sulla base della documentazione in atti.

La Motivazione della Corte

Sul primo ricorso il Tribunale ricostruisce la disciplina regionale: il Genio Civile deve completare l’istruttoria entro sessanta giorni e, in caso di richiesta di integrazione, pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti; in mancanza di motivato diniego l’autorizzazione si intende resa. Nel caso concreto l’istanza era del 2 gennaio 2008 e la richiesta di integrazione sopraggiungeva il 6 marzo 2008, oltre il termine. Ciò nondimeno, osserva il Collegio, la richiesta tardiva non impedisce la formazione del silenzio-assenso solo quando l’istanza originaria fosse idonea a consentire l’esercizio delle prerogative di tutela della pubblica incolumità.

Il Tribunale richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32 della legge regionale n. 7/2003, imposta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regionale n. 16/2016 ad opera della Corte cost. n. 232 del 2017, che ha ribadito la rilevanza dei valori di protezione civile e di incolumità pubblica. La mancanza degli elementi indispensabili alla valutazione del rischio sismico impedisce dunque la formazione dell’assenso tacito, perché altrimenti sarebbe vanificato il compito affidato all’ente.

Il percorso è confermato dall’orientamento di Cons. Stato, Sez. IV, n. 7768/2024: il silenzio-assenso si forma quando la domanda, corredata di tutti gli elementi occorrenti, non riceva risposta nel termine; non può invece formarsi se l’istante ha reso impossibile il compiuto accertamento. Nella specie mancava la planimetria di dettaglio richiesta per individuare l’ubicazione dell’area rispetto alla Fossa del Cavolo e alle fasce di vincolo, e solo dall’aprile 2008 maturavano i requisiti essenziali. Il silenzio-assenso va pertanto escluso.

Nel merito, non essendo stata completata la verificazione, il Collegio ricorre al principio di precauzione, inteso come criterio di gestione dei rischi incerti, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1568 del 2024: l’intervento preventivo non attende la prova scientifica degli effetti dannosi, ma si fonda su attendibili valutazioni di probabilità del rischio. Su tale base il diniego e il vincolo di inedificabilità risultano legittimi, fondati su studi geologici specifici e sul parere del Genio Civile, e le difformi relazioni dei ricorrenti non consentono al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche delle amministrazioni.

Il Collegio esclude inoltre la violazione del principio di proporzionalità, non potendo la quasi integrale edificazione dell’area elidere l’esigenza di tutela della residua parte, e ritiene adeguatamente motivato il decreto assessoriale per relationem, con comparazione delle osservazioni dei privati e degli interessi pubblici preminenti. I ricorsi riuniti sono integralmente respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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