Il commissario non esegue il giudicato e ripropone tariffe riabilitative annullate (TAR Molise n. 372 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riedizione del potere di determinazione tariffaria in esecuzione di un giudicato amministrativo di annullamento non può risolversi nella mera riproposizione, anche parziale, dei valori già caducati. L’Amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria analitica sulle componenti di costo delle prestazioni e a esplicitare nel provvedimento i dati acquisiti, i criteri di calcolo e le ragioni delle scelte operate, in ossequio all’art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. n. 502/1992. La tariffa deve riflettere la reale struttura dei costi medi dei fattori di produzione e garantire adeguata remunerazione delle prestazioni erogate. L’omessa indicazione delle tariffe per alcune tipologie di prestazioni, già presenti nel nomenclatore annullato, lascia gli erogatori nell’incertezza dei rapporti giuridici e integra difetto di istruttoria e di motivazione. I vincoli del piano di rientro non esonerano l’Amministrazione dall’onere di motivare congruamente le scelte tariffarie.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il Servizio sanitario regionale, con quaranta posti letto, di cui venti destinati a residenza sanitaria assistenziale e venti a residenza protetta. La società impugna il decreto commissariale adottato in esecuzione della sentenza del TAR Molise che aveva annullato il precedente nomenclatore tariffario del 2020, per carenza istruttoria e difetto di motivazione.

Con quel decreto la Struttura commissariale, dichiarando di aver svolto un’analitica disamina dei costi, ha rideterminato le tariffe per le prestazioni riabilitative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. La ricorrente deduce l’elusione del giudicato, la nullità dell’atto, l’eccesso di potere per carenza istruttoria e la violazione delle norme sulla remunerazione, allegando una perizia tecnico-contabile sui costi di produzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere di giudicato amministrativo assunto dalla precedente pronuncia, confermata dal parere del Consiglio di Stato richiamato nel testo. Il decreto impugnato ne riconosce espressamente la ratio, individuata nella carenza istruttoria e nel difetto di motivazione, ma non colma il deficit accertato: l’impostazione resta presuntiva e standardizzata e non dà conto dei dati reali.

Il provvedimento delinea in termini astratti le metodologie di intervento, senza esplicitare gli importi e i calcoli delle singole voci di costo. Mancano la valutazione dell’andamento del costo della vita e degli indici Istat, l’incidenza del personale non sanitario, la quota di profitto, l’impatto dei rinnovi contrattuali, i maggiori oneri legati all’emergenza pandemica e il rincaro energetico. Il nomenclatore prevede l’aumento di una sola voce e, per altre, un decremento.

La difesa erariale assume l’avvenuta esecuzione mediante una relazione tecnica e un prospetto analitico. Il Tribunale ravvisa invece che la prova specifica delle singole componenti di costo non è stata fornita nei termini e con le modalità processuali, mentre la perizia della ricorrente offre una base numerica puntuale. Non è quindi consentito sanare il difetto mediante tabelle standardizzate fondate su criteri forfettari.

Un autonomo profilo di illegittimità riguarda l’omessa indicazione delle tariffe per le tipologie di prestazioni in cui la ricorrente è accreditata e contrattualizzata. Il vuoto è ingiustificabile, perché l’Amministrazione ha riesercitato i poteri per dare esecuzione a una pronuncia che imponeva una riedizione istruttoria su tutte le tipologie tariffarie, come la stessa premessa dell’atto riconosce.

Il Collegio esclude infine che il piano di rientro dal disavanzo sanitario possa giustificare la lacuna. La scarsità delle risorse non esime dal valutare motivatamente le esigenze delle strutture private e non consente di acquistare prestazioni a un prezzo che non copre i costi e non consente utili all’impresa erogatrice. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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