Inammissibile l’appello travestito del controinteressato nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2552 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il controinteressato non può impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione si limiti a dare puntuale esecuzione al giudicato, trattandosi di atto vincolato e meramente esecutivo. Egli non può quindi rimettere in discussione il decisum né introdurre questioni di merito che potevano e dovevano essere fatte valere nella sede di cognizione, anche mediante ricorso incidentale ai sensi dell’art. 42 c.p.a.. Il ricorso così proposto integra un appello travestito ed è inammissibile. La notifica del ricorso ai controinteressati ha la funzione di imporre loro di sollevare ogni difesa nella sede propria, in ossequio al principio di certezza dei rapporti giuridici amministrativi.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto, nei limiti della motivazione, l’impugnazione avverso una selezione per progressione verticale bandita dalla Città Metropolitana di Catania. Il giudice di cognizione aveva ritenuto illegittimo il criterio preferenziale della maggiore anzianità anagrafica applicato dall’Amministrazione, dovendosi invece privilegiare, a parità di punteggio e di anzianità di servizio, la minore età anagrafica.
I controinteressati hanno proposto ricorso incidentale avverso gli atti con cui l’ente ha dato esecuzione alla sentenza, contestando tra l’altro la mancata applicazione degli ulteriori titoli di preferenza del D.P.R. n. 4-OMISSIS-7/1994, oltre a eccepire il difetto di giurisdizione e di contraddittorio. L’Amministrazione ha depositato l’atto definitivo di rimodulazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo l’esecuzione di una propria sentenza e provvedimenti relativi a una selezione per progressione verticale. Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, rileva che il candidato originariamente sesto classificato non era parte del giudizio di cognizione e, risultando infine secondo, era piuttosto cointeressato che controinteressato.
Sul ricorso introduttivo viene dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla sentenza. Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di interesse del ricorrente principale: anche avendo questi conseguito la qualifica superiore tramite altra selezione, conserva un interesse, oltre che ai fini risarcitori, a poter scegliere tra le due procedure per gli effetti su decorrenza giuridica ed economica, termine minimo di permanenza nella qualifica e destinazione.
Il nucleo del decisum è l’inammissibilità del ricorso incidentale. Quando l’Amministrazione si limita a eseguire correttamente e puntualmente quanto il giudice ha imposto, l’atto di ottemperanza è vincolato: il controinteressato non può contestare l’esecuzione del giudicato attraverso un appello travestito volto a introdurre censure proponibili in sede di cognizione.
Il Collegio precisa che nella sentenza di cognizione il Tribunale non aveva affermato la natura residuale del criterio anagrafico e che i controinteressati avevano interesse a proporre ricorso incidentale in quella sede, poiché l’accoglimento del ricorso principale avrebbe determinato una loro deteriore posizione in graduatoria. Le spese sono compensate. Viene infine disposta, ai sensi degli artt. -OMISSIS-9 c.p.c. e 39 c.p.a., la cancellazione delle espressioni ritenute sconvenienti e offensive contenute nel ricorso incidentale.
Nota della Redazione
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