Opposizione tardiva al ricorso straordinario e restituzione degli atti alla Regione (TAR Sicilia n. 2551 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo instaurato a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione, l’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 deve essere riferita allo specifico ricorso notificato e non può estendersi, per relationem, ad altro ricorso formalmente distinto. Se l’opposizione è proposta solo avverso il ricorso reiterato, il ricorso originario prosegue in sede straordinaria e quello giurisdizionale è inammissibile. Il Tribunale dispone, pertanto, la restituzione degli atti alla Presidenza della Regione per la prosecuzione del giudizio nella sede propria, ai sensi dell’art. 48, terzo comma, cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana in data 15 maggio 2024, poi trasposto in sede giurisdizionale, il decreto del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 16 in data 1 febbraio 2024, di approvazione della variante urbanistica per la realizzazione di una strada extraurbana. Il ricorrente ha dedotto la mancata sottoposizione dell’opera a valutazione di impatto ambientale, l’inadeguatezza della motivazione e la mancata considerazione delle proprie controdeduzioni, chiedendo altresì la rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 9 Cost.
La Regione Siciliana si è costituita eccependo il difetto di legittimazione del ricorrente e sostenendo l’esclusione dell’opera dagli obblighi di valutazione ambientale, oltre alla regolarità del procedimento. Il Comune, non costituito, aveva proposto opposizione in data 11 luglio 2024 avverso il secondo ricorso straordinario in data 31 maggio 2024, ma non avverso quello originario del 15 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito l’andamento procedimentale alla luce dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 644 in data 18 febbraio 2025. È emerso che l’opposizione del Comune in data 11 luglio 2024 era rivolta esclusivamente al ricorso straordinario in data 31 maggio 2024, con conseguente archiviazione del relativo procedimento da parte dell’Amministrazione regionale.
Quanto al ricorso in data 15 maggio 2024, l’Amministrazione regionale ne ha ripreso la trattazione proprio in ragione della mancata opposizione del Comune. Il Collegio ha rilevato che il secondo ricorso non contesta la mancata sottoposizione dell’opera a valutazione di impatto ambientale e propone censure differenti rispetto a quelle del ricorso originario, poi trasposto in sede giurisdizionale.
Il Tribunale ha quindi escluso che la precisazione dell’ente, contenuta nell’atto notificato in data 18 settembre 2024, secondo cui l’opposizione in data 11 luglio 2024 si estenderebbe ad entrambi i ricorsi, possa sanare la mancata opposizione al ricorso originario. La volontà di opporsi deve essere riferita allo specifico atto e non può essere ricostruita per relationem su un ricorso diverso e già definito.
Ne deriva che il ricorso giurisdizionale per cui è causa va dichiarato inammissibile, con remissione degli atti alla Presidenza della Regione Siciliana, non essendo mai intervenuta opposizione del Comune al ricorso straordinario in data 15 maggio 2024. La soluzione si impone per coerenza con la disciplina dell’art. 48, terzo comma, cod. proc. amm., richiamata dal ricorrente.
Le spese processuali sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda, caratterizzata dalla proliferazione di ricorsi e dalla condotta dell’ente locale. Resta assorbita ogni ulteriore censura, compresa la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.