Autonomia dell’ordine di demolizione successivo e irrilevanza del tempo nell’abuso edilizio (TAR Sicilia n. 2556 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione notificata al proprietario dell’immobile abusivo costituisce provvedimento autonomo e autosufficiente rispetto al precedente ordine ripristinatorio adottato nei confronti del costruttore, anche quando quest’ultimo sia richiamato nella motivazione: i vizi del primo atto non si trasmettono al secondo, difettando il rapporto di presupposizione. L’ordine di demolizione è provvedimento vincolato e doveroso, sicché non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990, non residuando margini di valutazione discrezionale. Il lungo tempo trascorso dall’accertamento dell’abuso non radica alcun affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva né impone una specifica motivazione rafforzata. Le censure relative alla concreta ineseguibilità dell’ordine attengono alla fase esecutiva e sono estranee al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un appartamento in un complesso edilizio nel territorio comunale, riceve nel 2025 un’ordinanza di demolizione che richiama, a fondamento, il precedente ordine ripristinatorio del 1993 rivolto alla società costruttrice e gli atti del relativo procedimento, oltre ai provvedimenti adottati dal giudice penale in relazione al medesimo abuso. Esperito l’accesso agli atti, impugna il provvedimento innanzi al TAR Sicilia deducendo l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, l’incompetenza del Sindaco all’epoca, la violazione dei diritti partecipativi, la natura manutentiva delle opere contestate, l’affidamento ingenerato dall’inerzia trentennale dell’Amministrazione e la sproporzione della sanzione ripristinatoria rispetto alla modesta entità degli abusi.
Il Comune eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali e dell’atto conclusivo del procedimento penale, contestando nel merito la qualificazione delle opere e la rilevanza dei profili dedotti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto le eccezioni in rito: il rapporto di abuso è atto infraprocedimentale, l’ordine di sospensione dei lavori è atto provvisorio e interinale ormai inefficace, mentre l’atto conclusivo del procedimento della Procura è insuscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo per la sua natura giurisdizionale. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile.
Nel merito, il Tribunale esclude che tra le due ingiunzioni sussista il dedotto rapporto di presupposizione. L’ordine del 2025 è rivolto a soggetto diverso, possiede una propria autonomia e autosufficienza, e rende ininfluenti gli eventuali vizi del provvedimento anteriore, ormai consolidatosi per inoppugnabilità. Le censure relative all’ordinanza del 1993 sono quindi irricevibili e comunque inammissibili per difetto di legittimazione e interesse. Per la stessa ragione è irrilevante la questione sulla competenza del Sindaco. Il Collegio osserva incidentalmente che l’ordine può essere legittimamente adottato anche solo verso il responsabile dell’abuso, e l’inefficacia verso il proprietario pretermesso risulta superata proprio dal nuovo provvedimento.
Quanto alla partecipazione, il carattere vincolato del potere repressivo esclude la necessità dell’avviso ex art. 7 della l. n. 241/1990, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 1478/2026 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5870/2023. Il ricorrente non ha comunque dimostrato che la partecipazione avrebbe mutato l’esito del procedimento.
Sul merito degli abusi, il Collegio rileva che l’accertamento non riguarda mere opere di finitura, ma la realizzazione integrale degli edifici dopo la scadenza della concessione edilizia, come emerge dal confronto tra le dichiarazioni del direttore dei lavori e le risultanze del sopralluogo. È irrilevante il tempo trascorso, non configurandosi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6955/2018; n. 1552/2021). Le doglianze sull’ineseguibilità attengono alla fase esecutiva, mentre l’istanza di sanatoria, priva di esito documentato, si presume respinta per silenzio-rigetto ex art. 36 d.P.R. 380/01. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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