Opere strategiche PNRR: avviso semplificato sufficiente per la partecipazione espropriativa (TAR Sicilia n. 1692 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per gli interventi relativi alle infrastrutture strategiche e di interesse nazionale, nonché per le opere finanziate con risorse del PNRR individuate nell’allegato IV al decreto-legge n. 77/2021, l’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità non deve osservare le forme degli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001, ma quelle speciali dell’art. 5 d.P.C.M. n. 377/1988, richiamate dall’art. 16, comma 6, d.P.R. n. 327/2001. È pertanto legittima la comunicazione effettuata mediante pubblicazione di un annuncio su un quotidiano nazionale e uno locale, con contestuale deposito del progetto, senza indicazione dei proprietari e dei dati catastali. Il comma 6 bis dell’art. 44 decreto-legge n. 77/2021 integra, e non sostituisce, la comunicazione di indizione della conferenza di servizi, soddisfacendo la partecipazione procedimentale. Le scelte di localizzazione dell’opera restano sottratte al sindacato giurisdizionale salvo macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o abnormità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni agricoli siti nel territorio catanese e utilizzati per la coltivazione di agrumeti tradizionali, impugnavano gli atti con cui è stato approvato il progetto definitivo di sistemazione del nodo ferroviario di Catania, con interramento della tratta Acquicella-Bicocca, è stato apposto il vincolo espropriativo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera. Lamentavano di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione personale dell’avvio del procedimento e che le tratte ferroviarie, collocate al centro dei loro fondi, li attraversassero in modo obliquo, interrompendo accessi, condotte irrigue e continuità colturale.

Deducevano la violazione delle garanzie partecipative degli artt. 10, 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 7 legge n. 241/1990, oltre al difetto di istruttoria sulla localizzazione e all’inosservanza della prescrizione della Soprintendenza sulla tutela del paesaggio agrario. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva e l’applicabilità della disciplina speciale di semplificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso la legittimazione passiva del Comune, non essendo impugnati gli atti endoprocedimentali dallo stesso adottati, privi di lesività immediata, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 519 del 2016. Ha invece ritenuto necessaria la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in forza dell’art. 12 bis, comma 4, decreto-legge n. 68/2022.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo speciale: la comunicazione prescritta dall’art. 16 d.P.R. n. 327/2001 è soddisfatta dalla comunicazione di indizione della conferenza di servizi di cui all’art. 14, comma 5, legge n. 241/1990, secondo la lettura dell’art. 44, commi 4 e 6 bis, decreto-legge n. 77/2021. Un’interpretazione cumulativa svuoterebbe di utilità la norma semplificatoria.

Poiché l’intervento rientra tra le infrastrutture strategiche della legge n. 443/2001, opera il rinvio dell’art. 16, comma 6, d.P.R. n. 327/2001 alle forme partecipative della VIA, ossia l’art. 5 d.P.C.M. n. 377/1988. Quest’ultimo richiede solo un annuncio con indicazione dell’opera, localizzazione e sommaria descrizione, senza nominativi né dati catastali. La pubblicazione sul Corriere della Sera e sul Quotidiano di Sicilia, unita al deposito del progetto presso la sede della società incaricata, è stata quindi ritenuta conforme, in linea con TAR Toscana n. 848 del 2022, TAR Piemonte n. 243 del 2023 e TAR Campania n. 8124 del 2022.

Quanto alla localizzazione, il Collegio ha ribadito l’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3781 del 2021. Le osservazioni dei privati hanno mera valenza collaborativa e le soluzioni alternative prospettate in giudizio non dimostrano l’abnormità delle scelte, frutto di analisi complessa dei molteplici interessi coinvolti. Infine, la prescrizione della Soprintendenza è stata ritenuta correttamente rinviata alla progettazione esecutiva. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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