Condono in area vincolata in Sicilia solo per opere minori (TAR Sicilia n. 1596 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale siciliana che ammetteva la sanatoria in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta impone di applicare integralmente il limite statale di cui all’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale sono perciò sanabili soltanto gli interventi di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La realizzazione di un ampliamento con nuovi volumi e superfici, anche solo tecniche o interrate, integra una nuova costruzione insanabile. I provvedimenti di diniego sono atti vincolati e non richiedono una specifica valutazione comparativa degli interessi. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, esaurito il procedimento autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo nel Comune di Lipari, presenta nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un ampliamento consistente in due nuovi vani e nella trasformazione di una veranda in vano abitativo. Nel 2008 viene richiesto alla Soprintendenza il parere di competenza. La Soprintendenza esprime diniego con nota del 13.04.2023, richiamando la circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022.
Il Comune di Lipari, con nota del 13.12.2023, respinge l’istanza sulla scorta del parere negativo. La ricorrente impugna il diniego soprintendenziale e, con motivi aggiunti, il rigetto comunale, lamentando l’incompatibilità con il contesto ambientale, il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e la formazione del silenzio-assenso; chiede inoltre la restituzione delle somme versate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, legge reg. Sicilia n. 19/2021: la norma interpretativa regionale, ammettendo la sanatoria in aree soggette a vincoli relativi, contrastava con la riserva statale in materia di tutela dell’ambiente. Il rinvio operato dall’art. 24 legge reg. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende quindi il limite ostativo di cui alla lettera d) del comma 27.
La circolare assessoriale n. 2/2022, nel dare attuazione a tale arresto, è corretta: nelle aree vincolate sono sanabili soltanto restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, cioè le opere che non creino nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato n. 90/2023 e n. 8781/2022, nonché del C.G.A.R.S. n. 836/2023, che ha superato il risalente parere n. 291/2010 evocato dalla ricorrente e ribadito la piena applicabilità della disciplina nazionale in ambito regionale.
Nel caso concreto l’ampliamento ha prodotto nuovi volumi e superfici, rilevanti paesaggisticamente anche se tecnici o interrati. Il diniego è quindi legittimo. Trattandosi di atto vincolato, non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto né una comparazione con l’affidamento del privato, non essendo tutelabile la conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare. La motivazione per relationem alla circolare e al parere soprintendenziale è adeguata.
Quanto al preteso silenzio-assenso, l’art. 17 legge reg. n. 4/2003 si riferisce espressamente al primo e secondo condono. La sentenza costituzionale era già intervenuta quando le amministrazioni hanno adottato gli atti, e il rapporto giuridico non era esaurito: nessuna applicazione retroattiva. Le censure partecipative sono respinte perché l’atto è vincolato.
Il ricorso è infondato quanto alle domande impugnatorie. Sulla richiesta di restituzione di oblazione e oneri concessori il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008: esaurito il procedimento autoritativo, la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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