Ottemperanza al giudicato e onere della prova degli atti estintivi (TAR Sicilia n. 2559 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; grava invece sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ.. Ove l’amministrazione non si costituisca e non assolva tale onere, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale, comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori. Il commissario ad acta nominato nel termine e scelto tra i dirigenti dello stesso ministero non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, sezione Lavoro, sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2020/21, con accredito delle relative somme e accessori.

Passata la sentenza in giudicato e notificatala all’amministrazione, questa non adottava alcun atto di esecuzione. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della Carta con accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero intimato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della domanda, alla luce dell’attestazione di passaggio in giudicato, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. La fattispecie è stata inquadrata nel perimetro dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il nodo argomentativo centrale è di natura probatoria. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Poiché il ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo — la sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva — sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. L’ente non si è neppure costituito, e l’onere è rimasto inadempiuto.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi nei termini e nella misura indicati nel titolo, gli oneri accessori e le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.

Il Collegio opera poi una delimitazione: non sono dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega a un dirigente dotato della necessaria professionalità, stabilendosi che il commissario non ha diritto ad alcun compenso. Il principio è ricavato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025 e di TAR Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 400,00, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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