Condono edilizio in area vincolata: legittimo diniego e riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 2572 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico le opere abusive sono sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, cui spettano anche i provvedimenti repressivi e sanzionatori; l’autorità preposta alla tutela del vincolo esprime un avviso pur vincolante, ma non definisce il procedimento né può ingiungere la riduzione in pristino. Il diniego di sanatoria in area vincolata costituisce atto interamente vincolato, che non richiede comparazione con l’interesse pubblico concreto né preavviso di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha respinto alcune domande di condono presentate ai sensi della legge n. 326/2003, relative a opere eseguite su un immobile sito in area sottoposta a vincolo, disponendo contestualmente la riduzione in pristino. Ha impugnato anche la circolare assessoriale richiamata dall’Amministrazione.

La ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza in forza della normativa regionale, la necessità dell’autotutela e del preavviso di rigetto, la sanabilità degli abusi in area a vincolo relativo e il difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre contestato la competenza della Soprintendenza ad adottare l’ordine di demolizione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono. Richiamando un orientamento consolidato (Consiglio di Stato, VI, n. 1036/2023, Consiglio di Stato, I, n. 90/2023, Consiglio di Stato, VI, n. 8781/2022), ribadisce che le opere in area vincolata sono sanabili solo al ricorrere congiunto delle condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lettera d). Il diniego risulta pertanto fondato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici.

Quanto alla pretesa formazione del silenzio-assenso, il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 155/2021: l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004 è abrogato per effetto dell’estensione in Sicilia dell’art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Anche l’art. 29 della legge regionale n. 7/2019 esclude gli atti in materia di paesaggio.

Il provvedimento era interamente vincolato. Ne deriva, secondo il Collegio, l’inutilità del preavviso di rigetto e la sufficienza del richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale. In materia di repressione degli abusi edilizi non è richiesta alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto né sussiste un affidamento tutelabile del privato.

Il Tribunale accoglie invece il motivo sulla competenza. Sulla scorta di pregresse decisioni della Sezione e di Consiglio di Stato, VI, n. 2194/2023, rileva che il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta l’adozione degli atti repressivi. Nessuna norma attribuisce alla Soprintendenza il potere di ingiungere la riduzione in pristino; nel caso di diniego di condono il successivo ordine di demolizione rientra nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e nella competenza comunale.

Il ricorso è quindi infondato, salvo che per l’ordine di rimessione in pristino, che viene annullato nella sola parte in cui dispone il ristabilimento dello stato dei luoghi. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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