Quote latte, il giudicato prevale sulle sentenze CGUE (TAR Lombardia n. 239 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, poiché l’art. 21-septies legge n. 241/1990 configura un numero chiuso di cause di nullità. Ne deriva l’onere di impugnare l’atto nel termine di decadenza e, in difetto, l’inoppugnabilità dello stesso. Il carattere definitivo della decisione amministrativa contribuisce alla certezza del diritto e non viene travolto dalle sentenze della Corte di giustizia che, sopravvenute, accertino l’incompatibilità della normativa interna. Il conflitto con il diritto UE, avendo ad oggetto i criteri di esercizio del potere e non la norma attributiva, non determina neppure i presupposti della disapplicazione. Resta salva la facoltà dell’amministrazione di riesaminare in autotutela gli atti pregressi di imputazione del prelievo.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per oltre 156.000 euro a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata agraria 2003/04. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione all’intimazione di pagamento successiva, per oltre 161.000 euro di capitale residuo e interessi, chiedendo anche il risarcimento del danno asseritamente patito per le iniziative di recupero e per la compensazione con gli aiuti PAC.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’imputazione di prelievo per incertezza sui dati della produzione nazionale, il contrasto della normativa interna con il diritto europeo, il difetto di motivazione e di notifica degli atti presupposti, la duplicazione del ruolo, la decadenza e la prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato. Le censure sull’originaria imputazione del prelievo sono coperte da giudicato, formatosi inter partes per effetto del decreto di perenzione del ricorso avverso la comunicazione del prelievo esigibile e della sentenza che ha definito l’impugnazione del provvedimento di rateizzazione. La sopravvenienza delle sentenze della Corte di giustizia sulla disciplina delle quote latte non consente di rimettere in discussione l’atto ormai inoppugnabile.
Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023, il TAR ribadisce che la violazione del diritto europeo produce annullabilità e non nullità. Sul piano processuale opera il termine di decadenza di sessanta giorni; su quello sostanziale permane l’obbligo di dare esecuzione all’atto, salvo l’autotutela. Le pronunce europee hanno riguardato i criteri di riassegnazione dei quantitativi e i rimborsi, non il prelievo a monte. Il principio di certezza del diritto, affermato dalla giurisprudenza europea, impedisce che i rapporti esauriti siano continuamente rimessi in discussione.
È infondata la censura sulla mancata notifica degli atti presupposti: questi sono stati adottati e impugnati, con esiti sfavorevoli alla ricorrente. Il richiamo di un atto di intimazione diverso da quello prodotto costituisce mero refuso, senza pregiudizio del diritto di difesa. La doglianza sulla rateizzazione è smentita dalla documentazione, avendo l’amministrazione accolto l’istanza senza che il contratto fosse perfezionato. La carenza di motivazione sugli interessi è esclusa, essendo il calcolo determinato per legge.
Quanto alla dedotta duplicazione, l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non comporta doppia riscossione. La decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non opera, avendo il credito natura non tributaria. La prescrizione è decennale, con sospensione nei periodi indicati e interruzione per effetto degli atti notificati e della resistenza in giudizio.
Nota della Redazione
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