Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 2594 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la parte ricorrente assolve all’onere probatorio con la dimostrazione del fatto costitutivo, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato. Spetta invece all’amministrazione, che intenda contestare l’ottemperanza, allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, secondo la regola dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. L’amministrazione che si costituisce senza formulare alcuna deduzione non oppone alcuna difesa utile. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, comprensivo di sorte capitale, interessi e oneri accessori, con la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Con sentenza n. 1666/2024 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, con accredito della somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi legali.

Notificata la sentenza e divenuta questa definitiva per mancata impugnazione, l’amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della Carta con accredito delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sul presupposto dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, della notificazione del titolo esecutivo e del superamento del termine di adempimento spontaneo.

Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 cod. civ.: la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ovvero il titolo giudiziale definitivo. Sarebbe spettato all’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o il prodursi di condizioni ostative; essa, però, non ha formulato alcuna deduzione. Di qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

L’obbligo di esecuzione comprende la sorte capitale, gli interessi nei termini e nella misura indicati nel titolo, gli oneri accessori e le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e di registrazione. Il Collegio ha escluso le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza risponde a una scelta libera del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta un dirigente del Ministero resistente, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso. Il Tribunale ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, indirizzo confortato da giurisprudenza amministrativa conforme. Le spese sono state poste a carico della soccombenza, liquidate tenendo conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *