Silenzio sull’istanza di parte nel procedimento di scadenza delle concessioni cimiteriali (TAR Lombardia n. 2215 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento avviato dal Comune con avviso pubblico di scadenza delle concessioni cimiteriali, la memoria con cui il concessionario contesta il presupposto della scadenza e nega ogni onere di rinnovo costituisce apporto endoprocedimentale rilevante ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/1990. Decorso il termine assegnato per la manifestazione delle volontà senza alcuna determinazione conclusiva, sussiste l’obbligo di provvedere dell’amministrazione. Il giudice accoglie il ricorso avverso il silenzio e ordina la conclusione del procedimento entro trenta giorni. Resta esclusa, in difetto di attività vincolata, la pronuncia sulla fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione cimiteriale perpetua relativa a una cappella o cella del Cimitero Maggiore di Como. Il Comune ha pubblicato sull’Albo Pretorio, in data 13.10.2023, un avviso pubblico di scadenza delle concessioni cimiteriali per tombe di famiglia e celle, includendovi anche quella della ricorrente. L’atto, qualificato come comunicazione di avvio del procedimento, assegnava ai familiari o aventi titolo un termine di novanta giorni per chiedere il rinnovo ovvero dare disposizioni sulla destinazione dei resti mortali.

Nel termine la ricorrente ha presentato una memoria-istanza, contestando la pretesa scadenza della concessione e negando qualsiasi onere di rinnovo, e ha chiesto di consentire l’immediata tumulazione di un defunto nella cappella. L’istanza è rimasta priva di riscontro. Il Comune non si è costituito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la pronuncia sulla fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura dell’istanza. La memoria si colloca nel procedimento avviato con l’avviso pubblico, adottato ai sensi degli artt. 7 ss. l. n. 241/1990, con cui l’amministrazione ha comunicato che le concessioni indicate nell’elenco risultavano scadute o in scadenza e ha assegnato il termine di novanta giorni per le determinazioni degli interessati.

La ricorrente, nel rispetto del termine, ha contestato il presupposto dell’attività amministrativa, cioè la scadenza della concessione, adducendo elementi pertinenti all’oggetto del procedimento. Per il giudice si tratta di un apporto endoprocedimentale riconducibile all’art. 10 l. n. 241/1990, dunque rilevante ai fini dell’istruttoria.

A fronte della comunicazione di avvio e della presentazione tempestiva delle osservazioni, il Comune non ha adottato alcuna determinazione conclusiva. Da qui la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, concludendo il procedimento. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In difetto, su richiesta del ricorrente, sarà nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione della decisione.

Respinge invece la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, poiché non ricorre un’ipotesi di attività vincolata, come richiesto dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate, salva la rifusione da parte del Comune del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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