Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 2593 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve l’onere della prova del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di un giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e la sua rituale notificazione. Spetta invece all’amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La mancata deduzione difensiva dell’ente, costituitosi in mera forma, conferma la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione. Il commissario ad acta nominato nell’ambito del medesimo ministero non ha diritto a compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il ricorrente ha ottenuto l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, con accredito delle relative somme oltre interessi e rivalutazione.

Notificato il titolo e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza formulare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ed è decorso il termine di legge per l’adempimento spontaneo. Il presupposto processuale dell’azione di ottemperanza risulta quindi integrato.

Il nucleo argomentativo si concentra sulla ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama la regola per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, individuato nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Spettava dunque all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il sopravvenire di condizioni ostative. L’ente, costituitosi in giudizio, non ha tuttavia formulato alcuna deduzione sul punto. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese successive all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Restano escluse le spese di precetto, in quanto l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i decreti di equa riparazione ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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