Salvaguardia servizio idrico comunale e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Sicilia n. 2601 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di gestione del servizio idrico integrato, il termine decadenziale per impugnare il diniego di accesso al regime di salvaguardia decorre dalla piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario, che le amministrazioni resistenti devono provare in modo certo e rigoroso. La pubblicazione online di tale diniego nell’albo pretorio dell’ente d’ambito non è idonea a far decorrere il termine, ove difetti una specifica disciplina di legge che le attribuisca valore ufficiale. Ai sensi del art. 147, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, i termini per l’affidamento al gestore unico sono perentori e producono un effetto di natura provvedimentale sul passaggio delle gestioni autonome. Il Comune che non documenti i requisiti richiesti dall’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 e non impugni tempestivamente gli atti non può opporre al commissariamento una successiva delibera consiliare.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, ente montano di ridotte dimensioni, aveva storicamente optato per la gestione autonoma del proprio servizio idrico, confermando tale scelta con diverse deliberazioni consiliari. L’ATI di Messina, dopo averlo invitato a manifestare l’interesse alla prosecuzione autonoma, gli aveva richiesto integrazioni istruttorie e, non avendole ricevute, aveva adottato un provvedimento di diniego della salvaguardia.

A fronte dell’inerzia dell’ente d’ambito, la Regione aveva nominato un Commissario ad acta presso l’ATI e, successivamente, un ulteriore Commissario presso il Comune, con il compito di adottare gli atti necessari all’adesione alla costituenda società mista affidataria del servizio. Il Comune impugnava tali atti, insieme all’avviso pubblico per la selezione del socio privato operativo, deducendo l’illegittimità del mancato riconoscimento della salvaguardia e l’incompetenza dell’organo che aveva disposto il commissariamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività sollevata dalle amministrazioni resistenti. Il Tribunale non condivide l’assunto secondo cui il termine sarebbe decorso dalla pubblicazione online del diniego nell’albo pretorio dell’ATI: richiamando l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., si afferma che l’effetto conoscitivo opponibile erga omnes presuppone una specifica disciplina di legge attributiva di valore ufficiale alla pubblicazione, nella specie assente.

La decorrenza del termine viene invece ancorata alla piena conoscenza degli atti, che l’amministrazione deve provare in modo certo. Il Collegio valorizza, a tal fine, la nota della stessa parte ricorrente del 7 giugno 2023, con cui il Comune dava atto, per le vie brevi, di essere al corrente del diniego e della richiesta di integrazione istruttoria. Da quella data, pertanto, il termine decadenziale doveva ritenersi decorso, mentre il ricorso risulta notificato solo il 10 dicembre 2023.

La sentenza non manca di rilevare una contraddizione nella difesa del Comune: nella nota del 7 giugno 2023 la mancata risposta alle richieste istruttorie è giustificata con il periodo natalizio, e non già con la trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata non più attivo, come invece sostenuto in ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, salvo che per la delibera commissariale di adesione alla società mista e per l’avviso di proroga dei termini, tempestivamente impugnati.

Nel merito, la censura è infondata. L’art. 147, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 pone termini perentori, funzionali al superamento della frammentazione delle gestioni. Il Comune non ha documentato i requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. b) entro i termini, mentre la relazione depositata in causa il 12 gennaio 2024 è evidentemente tardiva. Gli effetti del passaggio alla gestione unica derivano direttamente dalla legge e non possono essere revocati da una successiva delibera consiliare.

Consolidatasi la scelta dell’ente d’ambito di affidare il servizio a società mista, i compiti del Commissario erano vincolati: non sussiste alcun obbligo di consultazione pubblica, né un vizio di motivazione, essendo stata adeguatamente rappresentata l’estraneità del Comune al regime di salvaguardia. Anche la censura avverso l’avviso pubblico è rigettata, non potendosi predicare alcuna illegittimità derivata. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *