Occupazione sine titulo e risarcimento: prova della proprietà a carico del ricorrente (TAR Sicilia n. 2595 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittima occupazione di un fondo e la condanna al risarcimento, la titolarità del diritto di proprietà costituisce fatto costitutivo che l’attore ha l’onere di allegare e provare ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Le pronunce di rito del giudice ordinario, che prescindono da ogni accertamento sulla posizione proprietaria, non assolvono tale onere. La contumacia della pubblica amministrazione non rende non contestati i fatti allegati né altera la ripartizione degli oneri probatori. Spetta alle parti, a norma dell’art. 64 c.p.a., fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità; il deposito documentale oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. è ammesso solo nei limiti dell’art. 54, comma 1, c.p.a..

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un rustico e dei terreni circostanti nel territorio comunale, hanno agito in via possessoria davanti al giudice ordinario per la reintegrazione nel possesso delle aree occupate dall’amministrazione comunale per la realizzazione di un’opera pubblica. Il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione, rilevando che l’occupazione era stata preceduta da atti autoritativi idonei a escluderne il carattere illecito; il giudizio di merito possessorio è stato poi dichiarato inammissibile e la pronuncia è stata confermata in appello.

I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento dell’illegittima occupazione, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, il pagamento delle indennità e il risarcimento dei danni. Hanno dedotto l’assenza dell’atto definitivo di esproprio, l’omessa indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori e la mancata realizzazione dell’opera nei termini di legge. L’amministrazione comunale, ritualmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della prova del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Rileva che i ricorrenti si sono limitati a depositare le decisioni del giudice ordinario e l’atto di citazione, senza produrre alcun documento attestante l’attuale titolarità del fondo. Le pronunce richiamate sono decisioni in rito, che prescindono da ogni accertamento sulla posizione proprietaria, così che la qualità di proprietari non può ritenersi dimostrata in quei giudizi.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione e onere probatorio, secondo cui chi agisce assumendo una determinata qualità deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non essendo sufficiente la mera allegazione. Sul punto richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 2951 del 2016, che esclude che la contumacia del convenuto valga a rendere non contestati i fatti allegati o a modificare la ripartizione degli oneri probatori.

Il Collegio sottolinea che l’art. 64 c.p.a. pone a carico delle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità e che i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito documentale sono perentori, con la sola eccezione dell’art. 54, comma 1, c.p.a. richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 916 del 2013. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno prodotto trascrizioni dei pubblici registri, certificazioni catastali, dichiarazioni di successione o dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

Quanto a queste ultime, richiamando Cass. civ., Sez. Un., n. 12065 del 2014, il Tribunale esclude che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituisca prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione. La parte, in definitiva, non può trarre elementi di prova a proprio favore dalle proprie dichiarazioni.

Alla luce di questi principi, il ricorso è rigettato per difetto di prova del diritto di proprietà. Il Collegio non emette alcuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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