Obbligo di avvio del procedimento per le opere edilizie minori (C.G.A.R.S. n. 261 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie minori è annullabile quando l’amministrazione omette la comunicazione di avvio del procedimento e il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso ove fosse stato acquisito l’apporto collaborativo dell’interessato. Il generale principio dell’irrilevanza del vizio procedimentale per gli atti a natura vincolata non opera quando l’accertamento dei fatti è complesso e la qualificazione dell’abusività degli interventi minori è opinabile. In tali casi non trova applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’esigenza di rinnovare il procedimento nel contraddittorio per le opere minori attrae tutte le altre opere contestate, non potendosi ammettere una selezione giudiziale della valutazione complessiva effettuata dall’amministrazione.
Il Fatto
L’appellante impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’ordine di demolizione adottato dal Comune, con il quale si intimava la rimessione in pristino di numerosi interventi realizzati su un immobile, oltre al pagamento dell’oblazione ai sensi dell’art. 33, terzo comma, del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso investiva anche il verbale di accertamento presupposto, il provvedimento di rettifica delle particelle catastali e il diniego tacito formatosi sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria.
Il primo Giudice accoglieva in parte il ricorso, annullando l’ordine limitatamente al locale garage e all’annesso vano WC e annullando il diniego tacito sulle opere interne al garage e sul battuto in cemento. Respingeva invece le censure relative agli altri vani e alle opere esterne, ritenendo necessario il permesso di costruire. Da qui l’appello, affidato a tre motivi concernenti la carenza di motivazione, la violazione del giusto procedimento e la sproporzione della misura demolitoria rispetto alla sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, per connessione argomentativa. L’appellante sosteneva che le opere esterne — piano attrezzato in muratura, muretti in pietrame, camminamenti e piazzali — fossero eseguibili mediante mera comunicazione di inizio attività. Il Comune eccepiva che le stesse, causando vistosa alterazione dello stato dei luoghi, fossero soggette a concessione edilizia e quindi alla massima sanzione, in forza dell’art. 5 della legge reg. n. 37/1985 applicabile ratione temporis.
Il Collegio ritiene che l’assertiva alterazione dei luoghi mal si concili con la tipologia degli interventi contestati, i quali per definizione — si pensi ai muretti in pietrame o alle aiuole — si caratterizzano per l’idoneità a salvaguardare il contesto ambientale in cui sono inseriti, a prescindere dalla natura del titolo edilizio richiesto.
Su queste premesse il Collegio ritiene fondata, con carattere assorbente, la censura di violazione delle garanzie procedimentali, per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e della normativa regionale in materia. L’ordinanza di demolizione avrebbe potuto avere un esito diverso ove fosse stata data al privato la possibilità di partecipare ab initio al procedimento, essendo opinabile la natura abusiva degli interventi cosiddetti minori.
Il Collegio precisa che nella fattispecie può derogarsi al generale principio dell’irrilevanza della comunicazione di avvio, fondato sulla natura vincolata dei provvedimenti sanzionatori edilizi. Tali atti, qualora si fondino su un accertamento dei fatti complesso, rispetto al quale non può ritenersi superfluo l’apporto collaborativo dell’interessato, sono soggetti alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990. Poiché il contenuto concreto del provvedimento avrebbe potuto essere differente, non opera neppure l’art. 21-octies.
In accoglimento del secondo motivo, di natura assorbente, la sentenza è parzialmente riformata e l’atto è annullato anche nella parte relativa ai vani interni e alle opere esterne. L’esigenza di rinnovare il procedimento nel contraddittorio delle parti con riguardo alle opere minori attrae tutte le altre opere indicate nell’ordinanza, altrimenti ammettendosi una inammissibile selezione del Giudice rispetto alla valutazione complessiva degli interventi abusivi. Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, da adottare nel rispetto delle garanzie procedimentali. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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