Rinuncia al ricorso e improcedibilità non estinguono l’azione risarcitoria (C.G.A.R.S. n. 266 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, resa sul presupposto della sostanziale rinuncia al ricorso, non integra una pronuncia di estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. e non può essere reinterpretata come rinuncia ai soli atti del giudizio. Qualora non sia stata tempestivamente impugnata con l’opposizione al collegio, essa passa in giudicato e preclude la riproposizione della medesima domanda sostanziale. La distinzione tra rinuncia agli atti e rinuncia all’azione opera solo quando la pronuncia abbia effettivamente natura processuale; laddove il provvedimento richiami gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85 cod. proc. amm., il contenuto decisorio resta di merito e l’azione non può dirsi conservata.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva al TAR Sicilia la condanna del Comune al risarcimento del danno derivante dall’annullamento in autotutela, risalente al 1994, di una concessione edilizia per la costruzione di un complesso alberghiero, a sua volta caducata con sentenza del 1996. Con un secondo ricorso la stessa società domandava un accertamento tecnico preventivo per la verifica dei danni.
Il TAR, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili. Rilevava che la società aveva già adito il giudice ordinario nel 1999, poi il giudice amministrativo nel 2003 e, infine, con istanza del 23 luglio 2012, aveva chiesto di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso e, secondo il primo giudice, la rinuncia all’azione con estinzione del diritto sostanziale.
La Motivazione della Corte
L’appellante censura la sentenza assumendo di avere rinunciato ai soli atti del giudizio e non al diritto sostanziale. Richiama l’art. 84 cod. proc. amm., l’art. 310, comma 1, cod. proc. civ. richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm. e la giurisprudenza che distingue i due istituti, per sostenere l’idoneità dell’estinzione processuale a lasciare integra la pretesa.
Il Collegio respinge la tesi muovendo dalla lettera del decreto presidenziale n. 3971/2013. Quel provvedimento non ha dichiarato l’estinzione del processo ex art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ma la “improcedibilità del ricorso … attesa la sostanziale rinuncia allo stesso”, fondandosi sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85 cod. proc. amm. La qualificazione operata dal giudice non è quindi sovrapponibile alla fattispecie dell’estinzione per rinuncia agli atti: attribuirle quel significato contrasterebbe con il testo del decreto e con le norme in esso richiamate.
La Corte chiarisce poi il profilo processuale decisivo. L’eventuale erroneità dell’istanza del 23 luglio 2012 andava fatta valere con l’opposizione al decreto presidenziale, secondo il rimedio regolato dall’art. 84, comma 3 e seguenti, cod. proc. amm., e non attraverso un nuovo ricorso meramente reiterativo della stessa domanda risarcitoria. Non basta che la società abbia riconosciuto in sede introduttiva l’errore, ricondotto alla “poca chiarezza” della novella e al superamento dei dubbi per effetto dell’art. 30 cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia.
In mancanza di opposizione, la statuizione di improcedibilità per rinuncia al ricorso è passata in giudicato. Da ciò deriva il rigetto dell’appello, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dall’Amministrazione resistente e compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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