Clausola escludente riproduttiva di norma sospetta di incostituzionalità va impugnata subito (Cons. Stato n. 2686 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola escludente contenuta negli atti di indizione di una procedura selettiva pubblica è immediatamente lesiva e deve essere impugnata nel termine decadenziale, anche quando si limiti a riprodurre il testo di una norma di legge. Il vizio consistente nell’applicazione di una norma sospettata di incostituzionalità integra un’ordinaria violazione di legge e non un’ipotesi di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Ne consegue che l’atto non tempestivamente impugnato si consolida e la questione di legittimità costituzionale resta priva del requisito della rilevanza. La mancata impugnazione degli atti presupposti determina l’insussistenza dell’interesse a contestare gli atti consequenziali.
Il Fatto
La Provincia Autonoma di Trento ha indetto, per l’annualità 2023, la procedura di assegnazione in locazione di alloggi a canone sostenibile, fissando il periodo di raccolta delle domande con deliberazione della Giunta provinciale n. 1366/2023. La Comunità territoriale competente ha pubblicato un avviso che indicava i requisiti di partecipazione, tra cui l’assenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 3-bis del d.l. n. 93/2013, in attuazione dell’art. 5, comma 2, lett. c-ter), della legge provinciale n. 15/2005.
Il ricorrente ha presentato domanda omettendo di dichiarare il possesso di tale requisito. La Comunità, acquisito il casellario, ha disposto la non ammissione alla graduatoria; il ricorso amministrativo è stato rigettato. Il T.R.G.A. di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso giurisdizionale per mancata tempestiva impugnazione degli atti di indizione. Propone appello il ricorrente, censurando la declaratoria e riproponendo la questione di costituzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione degli atti. La deliberazione della Giunta e l’avviso della Comunità costituiscono gli atti di indizione della procedura selettiva. La deliberazione, mediante il rinvio alla disciplina provinciale, recepisce l’intero contenuto normativo, compresi i requisiti di accesso: la circostanza che il requisito sia posto direttamente dalla legge non elimina l’effetto lesivo dell’indizione.
L’avviso pubblico, ancorché denominato nota informativa, esplicita e rende nota la lex specialis della procedura. Esso non aggiunge requisiti, ma riproduce quelli già previsti dalla legge provinciale e richiamati dalla deliberazione. Non è dunque condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui la Comunità avrebbe ecceduto la propria funzione di raccolta delle domande.
Da qui l’interesse concreto e attuale all’impugnazione della clausola escludente. Il Collegio richiama la giurisprudenza sull’immediata impugnabilità delle clausole escludenti contenute negli atti generali che dettano le regole di partecipazione, espressa da Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2018. Il carattere normativo del vizio dedotto non sposta il regime dell’onere impugnatorio.
Il punto centrale è che l’illegittimità costituzionale di una norma applicata dall’amministrazione integra una violazione di legge, non un caso di nullità: il provvedimento si consolida se non impugnato. Il Collegio condivide il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 1343 del 2020, che esclude l’applicazione dell’art. 21-septies e la pertinenza del precedente sull’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 invocato dall’appellante.
Quanto alla seconda ragione di inammissibilità, gli atti generali sono qualificati come atti presupposti rispetto alle graduatorie e al provvedimento di esclusione, in ragione dello stretto rapporto di consequenzialità. La mancata impugnazione dei primi comporta l’insussistenza dell’interesse a contestare i secondi. Ne deriva, sul piano processuale, che la questione di legittimità costituzionale resta priva del requisito della rilevanza ex art. 23 della legge n. 87/1953. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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