Oneri di sicurezza aziendali e anomalia dell’offerta: la verifica non è dovuta (TAR Lazio n. 155 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sottostima degli oneri di sicurezza aziendali non integra di per sé un indice di anomalia dell’offerta, né impone alla stazione appaltante l’avvio del subprocedimento di verifica, ove non sia dimostrato che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nel suo complesso. La quantificazione di tali oneri è rimessa all’esclusiva sfera di valutazione del concorrente, in quanto varia da impresa a impresa ed è condizionata dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta. Nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, l’art. 110, comma 1 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione degli elementi sintomatici dell’anomalia, con la conseguenza che, ove la lex specialis richiami il criterio dei quattro quinti, la verifica è dovuta solo per le offerte che superino tale soglia. I valori del protocollo ITACA, non richiamati dal disciplinare, costituiscono un mero strumento di indirizzo.
Il Fatto
La Provincia di Frosinone ha indetto una procedura aperta, finanziata con fondi PNRR e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico di un istituto scolastico. La gara è stata aggiudicata a una società con un punteggio complessivo di 81,55; la ricorrente si è collocata seconda con 80,66.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo l’erronea quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali da parte dell’aggiudicataria, la complessiva anomalia del ribasso offerto, l’illegittimità della valutazione delle migliorie e la mancata esclusione per inidoneità del quadro di raffronto. Ha chiesto, previo accertamento dell’inefficacia del contratto, il subentro nello stesso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti nel merito, con compensazione delle spese verso le amministrazioni statali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi sulla sottostima degli oneri e sull’anomalia dell’offerta. La relazione di consulenza tecnica prodotta dalla ricorrente è stata puntualmente contestata, nella metodologia e nelle conclusioni, dalla stazione appaltante e dalla controinteressata: essa resta un mero atto di parte, inidoneo a inficiare le valutazioni dell’amministrazione. La Provincia ha inoltre eccepito, senza replica puntuale, l’erroneità della base di calcolo utilizzata, costituita dal solo importo delle lavorazioni anziché dal valore complessivo della gara; con la corretta base il risultato oscillerebbe tra euro 27.645,91 e euro 39.000,00.
Sul piano dei principi, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui gli oneri aziendali interni per la sicurezza, a differenza di quelli da interferenza, sono rimessi all’esclusiva sfera di valutazione del partecipante e rientrano nell’offerta economica come costo variabile. Anche ammessa l’incongruità di tali oneri, per sostenere l’anomalia occorre dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta: diversamente si compie un evidente salto logico. Il Collegio ritiene tali principi di perdurante validità anche nel nuovo codice dei contratti.
Il richiamo al protocollo ITACA non è risolutivo: i relativi valori non sono richiamati nella lex specialis e costituiscono un mero strumento di indirizzo. Quanto al criterio di verifica, la stazione appaltante ha prescelto quello dei quattro quinti: la verifica dell’anomalia era dunque dovuta solo per le offerte che avessero superato tale soglia, circostanza pacificamente esclusa. La mera differenza tra il ribasso dell’aggiudicataria e quello della ricorrente, o rispetto alla media di altre procedure, non è indice significativo.
Le censure sulle migliorie e sulla proposta di farsi carico delle lavorazioni prive di copertura finanziaria sono respinte: tale offerta non consiste nel versamento di una somma, ma nell’esecuzione delle opere che altrimenti l’ente avrebbe dovuto affidare con successivo contratto, ed è pertanto attinente all’oggetto. Quanto alla valutazione tecnica del criterio qualitativo, il Collegio ribadisce che il giudizio della commissione non è sindacabile in assenza di manifesta illogicità o travisamento. Infine, il quadro di raffronto: la lex specialis non ne ha prescritto il contenuto, e l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 sancisce la tassatività delle cause di esclusione, cosicché la carenza documentale avrebbe al più potuto fondare una richiesta di integrazione.
Nota della Redazione
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