Revoca del permesso di soggiorno UE e assenza oltre dodici mesi (TAR Emilia-Romagna n. 268 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è disposta dall’Amministrazione quando lo straniero si sia assentato dal territorio dell’Unione per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998. In tale ipotesi l’atto presenta natura sostanzialmente vincolata: il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Le ragioni soggettive addotte dall’interessato a giustificazione dell’assenza non valgono a escludere il presupposto normativo della revoca, quando l’allontanamento si sia protratto per oltre dieci anni.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto nel 2006 dalla Questura di Bologna il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2008 aveva avviato un’attività di import-export di frutta e verdura tra Marocco e Italia. A causa di problemi economici e del mancato pagamento di merci da parte dei partner commerciali, era rientrato in Marocco e vi aveva contratto matrimonio; dopo il divorzio nel 2015, era rientrato in Italia nell’ottobre 2019, esibendo alla frontiera il proprio titolo di soggiorno.
Con provvedimento del 2 novembre 2019, notificato il 22 luglio 2020, il Questore di Bologna aveva decretato la revoca del permesso, rilevando l’assenza dall’Unione dall’11 dicembre 2008 al 3 ottobre 2019, la cancellazione anagrafica per irreperibilità e l’interruzione dell’attività lavorativa. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, per non aver l’Amministrazione valutato il rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, qualificandolo come infondato. Il dato dirimente è l’assenza del ricorrente dal territorio nazionale dall’11 dicembre 2008 al 3 ottobre 2019, comprovata dai timbri apposti sui passaporti e non contestata. Tale periodo eccede ampiamente i dodici mesi consecutivi oltre i quali l’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 impone all’Amministrazione la revoca del titolo.
Il Tribunale ha osservato che le ragioni addotte in ricorso — i problemi economici dell’attività commerciale — non avrebbero potuto validamente giustificare un’allontanamento protratto per oltre dieci anni. La valutazione dell’Amministrazione si è dunque correttamente attenuta al presupposto normativo, senza margini di apprezzamento discrezionale che potessero condurre a un esito diverso.
Quanto alla censura procedurale, il Collegio ha ritenuto che la natura sostanzialmente vincolata dell’atto impugnato escluda la fondatezza del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Questura aveva peraltro richiamato l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, evidenziando che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, anche in considerazione dell’irreperibilità dell’interessato sul territorio nazionale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato, in via preliminare e incidentale, la probabile carenza di interesse sopravvenuta, non avendo il ricorrente posto in essere alcuna attività defensionale nei quattro anni successivi al rigetto della domanda cautelare. La decisione è stata comunque assunta nel merito, con compensazione integrale delle spese di causa in ragione della natura interpretativa del nucleo della controversia.
Nota della Redazione
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