Normativa sopravvenuta e limiti dimensionali dei pontili nel diniego di concessione demaniale (TAR Lazio n. 288 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato amministrativo, l’incidenza della normativa sopravvenuta va definita in base al tipo di pronuncia: se la sentenza ha vincolato l’azione amministrativa solo nell’an e non nel quomodo, lasciando integri gli spazi di discrezionalità, la disciplina sopravvenuta integra quella che l’amministrazione è tenuta ad applicare. Ne consegue che il commissario ad acta, chiamato a provvedere sull’istanza di concessione, deve applicare il regolamento regionale nel frattempo entrato in vigore. Nel genere struttura di facile rimozione rientrano anche i pontili galleggianti, con la conseguenza che il limite dimensionale posto dalla norma regionale trova applicazione anche a tali manufatti. Il diniego di concessione demaniale è legittimo quando il progetto eccede i limiti dimensionali, l’area ricade in zona a elevato rischio di frana e il parere dell’autorità marittima evidenzia profili di criticità per la sicurezza della navigazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto nel dicembre 2007 la concessione di uno specchio acqueo in località Cala Feola, nel Comune di Ponza, per posizionare un pontile galleggiante destinato all’ormeggio di unità da diporto. Il Comune non aveva concluso il procedimento nei termini. Con una prima sentenza il TAR aveva accolto il ricorso per silenzio-inadempimento e ordinato all’amministrazione di pronunciarsi, con riserva di nomina di un commissario ad acta.
All’inadempimento successivo era seguita la nomina del commissario, con avvicendamento di più commissari e plurime proroghe. Solo nell’agosto 2013 il commissario ad acta aveva adottato il provvedimento di diniego della concessione. La società lo ha impugnato davanti al TAR Lazio, contestando l’applicazione della normativa sopravvenuta, la qualificazione del pontile rispetto ai limiti dimensionali e il mancato esame delle osservazioni procedimentali. Il Comune di Ponza si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il rapporto tra giudicato amministrativo e tempus regit actum, contestato dalla ricorrente. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui non rileva il momento della notificazione della sentenza, ma il tipo di decisione assunta e la compatibilità della normativa sopravvenuta con le fasi del procedimento già definite. Richiama sul punto Cons. Stato n. 3569/2012 e Cons. Stato n. 1472/2014.
Poiché la precedente pronuncia aveva imposto all’ente di provvedere senza statuire sul contenuto dell’istanza, l’azione amministrativa risultava vincolata solo nell’an e non nel quomodo. Le sopravvenienze normative dovevano quindi concorrere a disciplinare l’attività del commissario ad acta, in assenza di fasi procedimentali già concluse. Il riferimento alla data di notificazione della sentenza non è pertinente.
Nel merito, il Collegio ritiene che le ragioni del diniego siano nel loro complesso idonee a sostenerlo. Quanto al primo profilo, l’art. 6, comma 1, Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11 fissa in 25 mq la superficie massima delle strutture di facile rimozione nei punti di ormeggio. La giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata nel provvedimento ricomprende in tale genere anche i pontili galleggianti. Le dimensioni del pontile in progetto superano ampiamente il limite, con conseguente corretta applicazione della norma.
Il Tribunale osserva inoltre che l’area interessata è classificata a elevato rischio di frana, anche prima dell’adozione del PAI, che ha poi formalizzato tale qualificazione escludendo opere del tipo richiesto ai sensi dell’art. 16 delle NTA. Risulta infine dirimente il parere negativo dell’autorità marittima, che ha evidenziato criticità per la sicurezza della navigazione e la mancanza di idonei strumenti antincendio.
La censura relativa all’art. 10-bis legge n. 241/1990 è infine respinta: il provvedimento esamina le osservazioni della ricorrente e le supera, mentre il loro contenuto non appare idoneo a contrastare i rilievi del diniego. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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