KEU da sito contaminato non è inerte: esclusa la procedura semplificata (TAR Toscana n. 1417 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione del codice CER 170504 a un materiale non ne comporta la qualificazione come inerte ai fini dell’accesso alla procedura semplificata di recupero. I materiali provenienti da sito contaminato oggetto di bonifica restano esclusi dall’ambito applicativo del D.M. n. 152/2022, poi sostituito dal D.M. n. 127/2024. Il recupero dell’aggregato destinato al confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici resta subordinato al rispetto dei limiti sul cromo VI di cui alla voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il diniego dell’Amministrazione che escluda l’utilizzo del materiale presso un impianto non autorizzato a tal fine è pertanto legittimo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva eseguito lavori in un sito altrui, realizzando una pista di cantiere con utilizzo di KEU, prodotto derivante dal trattamento di fanghi da concia, poi rivelatosi contaminato da cromo. Le ordinanze comunali che imponevano la messa in sicurezza e lo smaltimento, annullate in primo grado, erano state confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 108 del 3 gennaio 2024.

In vista della scadenza dei termini per adempiere, la ricorrente chiedeva alla Regione un nulla osta al conferimento del materiale presso il proprio impianto, illustrando il processo di trattamento e la destinazione a calcestruzzo. La Regione esprimeva parere negativo, rilevando che il materiale non era inerte, che l’autorizzazione dell’impianto consentiva solo il conferimento di inerti e che occorreva una procedura ad hoc di end of waste. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la tesi secondo cui il materiale, avendo ricevuto il codice CER 170504, sarebbe per ciò solo inerte e recuperabile con le procedure semplificate. La ricorrente sosteneva che il D.M. n. 152/2022, ammettendo concentrazioni di cromo nell’aggregato in uscita, dovesse necessariamente ammetterle anche nel rifiuto in entrata.

L’argomento è superato sul piano sistematico. L’Allegato 2 del decreto, che disciplina gli scopi specifici di utilizzabilità dell’aggregato recuperato, include tra le destinazioni il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici, ma precisa che per tali utilizzi devono essere rispettati i limiti della voce 47 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

Tale impostazione è confermata dal D.M. n. 127/2024, che ha sostituito il precedente decreto con decorrenza 26 settembre 2024. La nuova disciplina riprende la dizione del codice 170504 ma precisa che sono escluse le terre e rocce provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica, evenienza che ricorre nella specie. Anche il nuovo Allegato 2 ribadisce il rispetto dei limiti sul cromo VI per il confezionamento di miscele e calcestruzzi.

Il Collegio trae quindi la conclusione che il solo codice CER 170504 non consente di ritenere il materiale sicuramente inerte. Poiché esso proviene da sito contaminato, il suo recupero come calcestruzzo non può passare attraverso la procedura semplificata invocata. Il ricorso è pertanto infondato. Le spese sono compensate tra la ricorrente e la Regione, costituitasi in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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