Graduatoria finale non impugnata: improcedibile il ricorso avverso l’esclusione (TAR Trentino-Alto Adige n. 26 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il partecipante a una procedura selettiva che impugni l’atto di esclusione ha l’onere di gravare anche la graduatoria definitiva. La mancata impugnazione di quest’ultima, divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso l’esclusione, perché un eventuale accoglimento non potrebbe più incidere sulla graduatoria consolidatasi. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Parimenti inammissibile per difetto di interesse è l’impugnazione di una graduatoria che non riguardi direttamente il ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato del personale docente delle scuole di musica della Provincia autonoma di Bolzano. Con provvedimento del 27.4.2023 la richiesta veniva respinta per mancanza dei requisiti di accesso, in particolare dell’abilitazione all’insegnamento. Con decreto del 25.5.2023, n. 9635/2023, il Direttore provinciale per le scuole italiane approvava le graduatorie provinciali provvisorie del personale docente delle scuole di lingua italiana.
Il ricorrente impugnava il diniego e la graduatoria provvisoria, deducendo difetto di motivazione, omesso preavviso di rigetto e travisamento dei requisiti, chiedendo tutela cautelare. La Provincia eccepiva, tra l’altro, l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva, approvata con decreto dirigenziale del 15.6.2023, n. 10992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ravvisando un bando, una procedura valutativa e l’approvazione finale di una graduatoria destinata a fondare le proposte di assunzione nell’impiego pubblico contrattualizzato. La contestazione dei criteri di auto-organizzazione e dei requisiti di iscrizione implica esercizio di discrezionalità tecnica e posizioni di interesse legittimo.
Nel merito, il Tribunale ha distinto due profili. Quanto al decreto n. 9635/2023, ha rilevato che le graduatorie provinciali del personale docente trovano disciplina negli artt. 12, 12-bis e 12-ter della legge provinciale n. 24/1996 e riguardano classi di concorso delle scuole primarie e secondarie, estranee alla graduatoria per le scuole di musica. Il ricorrente, inoltre, non aveva fornito prova di aver presentato domanda per tali graduatorie. L’impugnazione è quindi inammissibile per difetto di interesse.
Quanto al diniego del 27.4.2023, il Collegio ha accolto l’eccezione della Provincia. Poiché il ricorrente aveva impugnato l’atto escludente ma non la graduatoria definitiva, è maturata la sopravvenuta carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza costante — TAR Lazio, sez. III-bis, 8 gennaio 2024, n. 306, Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11148, e altre pronunce conformi — il Tribunale ha ribadito che l’inoppugnabilità della graduatoria consolida le posizioni dei candidati inseriti e rende irrilevante l’eventuale annullamento dell’esclusione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per la parte relativa al decreto n. 9635/2023 e improcedibile per il resto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione e della definizione in rito.
Nota della Redazione
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