Atti d’obbligo e silenzio inadempimento: obbligo del Comune di provvedere (TAR Lazio n. 14238 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto d’obbligo costituisce un negozio giuridico unilaterale funzionalmente collegato al rilascio del titolo edilizio cui accede, concorrendo a definirne il contenuto: non è, pertanto, un accordo meramente privatistico ma un elemento che si inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento edilizio. Ne consegue che il Comune non può sottrarsi all’obbligo di esaminare e riscontrare con provvedimento espresso l’istanza con cui un soggetto interessato chiede l’attivazione dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla presunta violazione di prescrizioni contenute nell’atto d’obbligo. Il mero svolgimento di attività istruttoria interna, priva di rilevanza esterna, non integra l’adempimento del dovere di concludere il procedimento. In difetto di prova dell’an e del quantum, invece, la domanda di risarcimento del danno da ritardo è respinta per la genericità delle allegazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un locale commerciale con vetrine affacciate su un vialetto interno condominiale, aveva chiesto a Roma Capitale, con diffida del 7 maggio 2025, di accertare e sanzionare gli abusi edilizi realizzati dal Condominio in violazione di un atto d’obbligo del 1979 che destinava parte dell’area al pubblico transito e parcheggio. Il Comune, rimasto silente, era stato perciò impugnato avanti al TAR ai sensi dell’art. 117 c.p.a., con domanda di declaratoria dell’obbligo di provvedere, nomina di un commissario ad acta e risarcimento del danno da ritardo. Roma Capitale, costituitasi, contestava la legittimazione del ricorrente e la stessa natura dell’atto d’obbligo, riconducendolo a un rapporto tra privati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di difetto di interesse, rilevando che la limitazione della fruizione del bene incide sulle potenzialità economiche dell’immobile e, quindi, sulla piena titolarità del diritto di proprietà. Quanto al merito, la lettura integrale dell’atto d’obbligo ha rivelato che la società costruttrice si era impegnata a mantenere una superficie a parcheggio pubblico e aperta al pubblico transito, smentendo la tesi del Comune sulla destinazione esclusivamente privatistica dell’area.
La Corte ha quindi ribadito, richiamando Consiglio di Stato, 19/01/2021, n. 579, che gli atti d’obbligo, pur appartenendo al genus dei negozi dispositivi, sono teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio e concorrono a definirne il contenuto: non sono negozi meramente privatistici ma elementi accidentali del provvedimento amministrativo. Da ciò è derivato l’obbligo del Comune di attivare i poteri di verifica e di concludere il procedimento con una determinazione espressa, ex artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso è stato accolto in parte, ordinando a Roma Capitale di pronunciarsi entro sessanta giorni, mentre è stata respinta la domanda risarcitoria per la genericità delle allegazioni, in difetto di prova dell’an e del quantum. Non accolta nemmeno la nomina del commissario ad acta, per assenza di elementi di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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