Aree industriali dismesse PNRR: requisito catastale non si presume dalla destinazione storica (TAR Molise n. 24 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella selezione di proposte progettuali per impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse finanziate dal PNRR, il requisito di ammissione costituito dalla classificazione catastale D/1 «o comunque a questa assimilabile» ha natura normativa e va accertato sulla base della legislazione regionale vigente al momento della domanda. L’assimilabilità catastale non può desumersi dalla destinazione industriale storica dell’immobile né dalla sua classificazione di primo impianto. L’immobile censito in categoria F/2 unità collabente, per il suo stato di inidoneità a produrre reddito, non è assimilabile alla categoria D/1 in assenza di una norma regionale che lo preveda. È inammissibile, per tardività, il motivo che censuri la portata escludente della lex specialis solo con l’impugnazione della graduatoria, quando il bando abbia già ex se determinato la lesione.

Il Fatto

La Regione Molise indice un Avviso pubblico per selezionare progetti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, nell’ambito della missione 2, componente 2, investimento 3.1 del PNRR. L’art. 1, comma 1, lett. a) dell’Avviso definisce l’area industriale dismessa richiamando il ricadere in zona territoriale omogenea D ai sensi del d.m. n. 1444/1968, oppure la classificazione catastale D/1 o altra «a questa assimilabile in base alle norme delle regioni».

La società ricorrente partecipa indicando un fabbricato già adibito a fornace, ricadente in zona urbanistica E1 – verde agricolo e censito in catasto come F/2 unità collabente dal 2016, in precedenza D/7. La Commissione la esclude per carenza del requisito dell’area industriale dismessa. La società impugna la graduatoria, le FAQ ministeriali del 21 febbraio 2023 e, in parte, l’Avviso. La controinteressata seconda classificata propone ricorso incidentale condizionato. Il ricorso cautelare è respinto e la decisione è confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il rito. Ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, parti necessarie dei giudizi PNRR sono le sole amministrazioni centrali titolari dell’intervento; per l’investimento in esame è il MASE. Da qui l’estromissione della Presidenza del Consiglio e degli altri ministeri intimati. È invece respinta l’istanza di integrazione del contraddittorio verso la prima e la seconda classificata: la ricorrente, con il punteggio di 71,42/100, non potrebbe in alcun caso superare le posizioni già occupate.

Nel merito, il thema decidendum si concentra sull’assimilabilità catastale. La ricorrente sostiene che il fabbricato, già D/7, conservi la destinazione industriale nonostante il censimento in F/2, categoria che assume fittizia. La difesa regionale non è contestata sul versante urbanistico: il sito ricade in zona E1, non in zona D.

Il Tribunale osserva che l’art. 1, comma 1, lett. a) dell’Avviso àncora l’assimilabilità «alle norme della regione». Il criterio è dunque oggettivo e normativo, non discrezionale. La ricorrente non ha dimostrato l’esistenza, in Molise, di una norma che equipari la categoria F/2 alla D/1. La Commissione ha quindi correttamente rilevato l’assenza del requisito.

La tesi della persistenza della destinazione D/7 è poi smentita dalla disciplina catastale. L’art. 3, comma 2, d.m. n. 28/1998 prevede il censimento senza attribuzione di rendita per le costruzioni inidonee a produrre reddito per l’accentuato degrado; la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29439/2013 chiarisce che la F/2 presuppone la perdita della capacità reddituale. Ne segue l’irrilevanza della precedente classificazione: l’immobile, nel suo stato attuale, non è idoneo a esprimere attività industriale senza radicali interventi. L’assimilazione sarebbe peraltro illogica rispetto alla finalità dell’investimento 3.1, che richiede la riconversione di impianti ancora capaci di reddito entro le stringenti tempistiche PNRR. Non è pertinente il richiamo a Cass. sez. trib. n. 17815 del 2017, vertente sulla destinazione urbanistica e non sulla categoria catastale.

Il motivo del paragrafo 1.3 del ricorso è inammissibile perché tardivo. L’Avviso, nel restringere la selezione ai soli immobili in possesso del requisito catastale o urbanistico, ha determinato una lesione immediata: andava impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018. Proposto solo con l’impugnazione della graduatoria, è decaduto. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale condizionato è improcedibile. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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