Ordine di demolizione dovuto e pertinenze oltre il 20% del volume assentito (TAR Lombardia n. 234 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo costituisce atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. Le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire sono solo quelle realizzate prima dell’ultimazione dei lavori assentiti: le opere successivamente eseguite integrano invece nuova costruzione non assentita. Le pertinenze che non superano il 20% del volume dell’edificio principale e che gli strumenti urbanistici non qualificano come nuove costruzioni sono soggette a s.c.i.a. e non rientrano nell’edilizia libera, che resta circoscritta alle opere elencate nell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune di Livigno aveva ingiunto la demolizione di cinque abusi edilizi realizzati sull’area di pertinenza di un edificio regolarmente assentito. Secondo la tesi dei ricorrenti, si sarebbe trattato di barbecue, muretti di recinzione e contenimento e movimenti di terreno configurabili come interventi in parziale difformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, oppure di pertinenze rientranti nel limite volumetrico del 20% e quindi non soggette a permesso di costruire. Il Comune resisteva, evidenziando che il muretto di confine e il livellamento del terreno erano già stati oggetto di istanza di regolarizzazione.

Nel corso del giudizio i ricorrenti presentavano SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 per parte delle opere, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, con riferimento al muretto di confine in cemento armato e alle modifiche degli assetti planimetrici dei terreni, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la presentazione della SCIA in sanatoria impone al Comune un nuovo pronunciamento.

Nel merito il primo motivo è stato respinto. La giurisprudenza amministrativa riconduce alla nozione di parziale difformità solo le opere realizzate prima dell’ultimazione dei lavori assentiti. Dalla SCIA per l’agibilità risultava che l’edificio era stato ultimato il 1° dicembre 2018, mentre il verbale di sopralluogo del 6 maggio 2020 attestava che i lavori abusivi erano ancora in corso: si trattava dunque di nuova costruzione e non di difformità.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. L’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 include tra le nuove costruzioni soggette a permesso di costruire gli interventi pertinenziali qualificati come tali dagli strumenti urbanistici ovvero che realizzino un volume superiore al 20% di quello principale. Da tale disposizione si desume a contrario che le pertinenze entro la soglia volumetrica, o non qualificate come nuove costruzioni, possono essere eseguite con s.c.i.a., ma non ricadono nell’edilizia libera: per questa è necessaria la riconducibilità all’elenco dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, circostanza non provata in giudizio.

Il terzo motivo è stato respinto alla luce della giurisprudenza consolidata, che qualifica l’ordine di demolizione come atto dovuto e vincolato e ritiene sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e la qualificazione degli abusi, senza necessità di ulteriore motivazione (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1512 del 03.03.2022).

Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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