Emersione dal lavoro irregolare: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 270 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, dopo il rigetto della domanda cautelare e in assenza di ulteriore attività difensiva, abbia instaurato un nuovo e recente contenzioso de eadem re sulla medesima posizione soggettiva. La proposizione della nuova impugnazione, e la sua definizione, dimostrano che l’eventuale annullamento dell’atto originario non è più idoneo a produrre un’utilità concreta per la parte. Il giudizio amministrativo è soggetto al requisito dell’interesse alla decisione, che deve permanere per tutta la durata del processo e la cui sopravvenuta mancanza preclude l’esame nel merito delle censure.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico scaduto nell’aprile 2020, aveva presentato in data 11 agosto 2020 la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Con provvedimento del 31 agosto 2020 la Questura di Bologna aveva decretato il rigetto dell’istanza.

Il diniego si fondava sul rilievo che la richiedente, in quanto titolare di permesso per richiesta di asilo e regolarmente soggiornante fino alla conclusione del procedimento, si trovava già nelle condizioni di svolgere regolare attività lavorativa, con conseguente insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 103, comma 2, del d.l. n. 34/2020. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione della norma sull’emersione e il contrasto con le circolari ministeriali che ammettevano i richiedenti protezione internazionale al c.d. secondo canale di emersione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non esamina nel merito le censure articolate nel ricorso, perché ne rileva la sopravvenuta improcedibilità. Il percorso argomentativo muove da due circostanze convergenti, entrambe apprezzate come sintomatiche del venir meno dell’interesse.

La prima è di ordine processuale: dopo il rigetto della domanda cautelare, disposto con ordinanza del 22 ottobre 2020, la parte ricorrente non ha posto in essere alcuna ulteriore attività defensionale né produzione, e nessuno è comparso all’udienza pubblica del 16 aprile 2024. Il dato, definito significativo, non è tuttavia risolutivo da solo.

La seconda circostanza è dirimente. Il Collegio rileva che la medesima ricorrente ha proposto un nuovo e recente contenzioso de eadem re, con ricorso n. 131/2024, avverso il decreto della Questura di Bologna del 10 gennaio 2024 di irricevibilità dell’istanza diretta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato. Quel ricorso è stato accolto con la sentenza in forma semplificata del medesimo TAR n. 225 del 29 marzo 2024.

La proposizione e la definizione del nuovo giudizio dimostrano che l’utilità perseguita dalla ricorrente si è ormai trasferita su un diverso e più recente titolo di tutela. L’eventuale annullamento del decreto del 31 agosto 2020 non sarebbe più idoneo a procurare alla parte un vantaggio concreto, essendo la sua posizione soggettiva ormai definita nel contenzioso successivo. Su questa base il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di causa sono integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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