Pensione ai superstiti e limiti di cumulo: il recupero dell’indebito è legittimo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 275 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, fissato dalla Tabella F allegata alla legge n. 335/1995 e richiamato dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, opera mediante una decurtazione dell’importo del pagamento e non integra una revoca o modifica del provvedimento di pensione. Restano pertanto estranee alla fattispecie le disposizioni sull’irripetibilità dell’indebito previdenziale dettate dall’art. 13 della legge n. 412/1991 e dagli artt. 204 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973. Il recupero delle somme corrisposte in eccedenza è legittimo quando l’amministrazione lo avvia entro il termine annuale previsto per la revisione delle liquidazioni automatizzate, secondo i principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM. Il riassorbimento ricostituisce l’importo eccedente i limiti di cumulo e mantiene i trattamenti più favorevoli solo con riassorbimento sui miglioramenti futuri.

Il Fatto

La ricorrente percepiva una pensione ai superstiti con decorrenza dal 1981 e, dal 2002, una pensione diretta. Con nota del 26.07.2023 l’INPS comunicava il ricalcolo del trattamento a decorrere dal 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l’anno 2020, e il recupero di un importo complessivo lordo di euro 26.963,19 mediante trattenute mensili sulla pensione rideterminata.

La ricorrente adiva il giudice contabile sostenendo l’inapplicabilità della Tabella F alle pensioni di reversibilità liquidate prima del 1995, l’assenza di variazioni reddituali da oltre vent’anni e la violazione dell’art. 13 della legge n. 412/1991 in materia di recupero dell’indebito. L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina sulle variazioni dei pagamenti pensionistici e i termini prorogati per il recupero relativo al periodo d’imposta 2020.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’esatto ambito di applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dei limiti della Tabella F. Il giudice ricostruisce la norma: gli importi dei trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella, con salvezza dei trattamenti più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge e riassorbimento sui futuri miglioramenti. Il riassorbimento è lo strumento tecnico che ricondduce gli importi eccedenti i limiti di cumulo.

Non è fondato l’assunto della ricorrente sull’applicabilità dell’art. 13 della legge n. 412/1991. Tale norma contiene l’interpretazione autentica dell’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, che riguarda le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive o integrative, non le pensioni dei pubblici dipendenti. Per la gestione pubblica operano gli artt. 204 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973, ma nessuno di essi viene in rilievo: i limiti di cumulabilità non comportano una revoca o modifica del provvedimento di liquidazione, bensì solo una decurtazione del pagamento in percentuale variabile secondo l’ammontare dei redditi.

Il giudice richiama quindi i principi delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: inapplicabilità dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973; obbligo del pensionato di comunicare ogni variazione reddituale, con ripetizione incondizionata in caso di inadempimento; termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni automatizzate; cessazione della provvisorietà e dell’incondizionata ripetibilità decorso tale termine. Ne deriva che, se i limiti sono superati da redditi che l’amministrazione non può conoscere, l’indebito resta ripetibile quando il pensionato non comunica il nuovo reddito.

Nel caso concreto la pensione è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi, con una quota non cumulabile mensile e un nuovo importo annuo. È dirimente che il recupero, correlato alla campagna di verifica reddituale del periodo d’imposta 2020, sia stato avviato entro il 31 dicembre 2023, termine previsto dall’art. 21 del d.l. n. 144/2022 e poi spostato al 31.12.2024 dall’art. 3 del d.l. n. 135/2023: la comunicazione del debito e il provvedimento di riliquidazione risalgono al 26.7.2023. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *