Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 274 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile l’istituto della cessazione della materia del contendere, pur privo di espressa previsione, trova applicazione in forza del rinvio dinamico disposto dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. Esso presuppone, sul piano sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti che eliminino integralmente ogni ragione di contrasto tra le parti e facciano venir meno l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sì che un’eventuale pronuncia di merito non rechi alcuna utilità. La fattispecie, diversa dalla rinunzia agli atti del processo, può essere dichiarata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito al processo ovvero concordemente ammesso dalle parti. Il soddisfacimento tardivo della pretesa non preclude la condanna alle spese, che si fonda sul principio di soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di due trattamenti pensionistici, presentava all’INPS domanda per ottenere la corresponsione degli assegni al nucleo familiare per il periodo luglio 2020 – giugno 2021. Non avendo ricevuto la prestazione, ricorreva alla Corte dei conti per l’accertamento del proprio diritto. L’Istituto, costituitosi in giudizio, riferiva di aver concesso il beneficio e che il trattamento sarebbe stato erogato sulla rata di maggio 2024, chiedendo un rinvio in vista della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’udienza le parti concordavano il rinvio per verificare l’avvenuta soddisfazione della pretesa. Con memoria autorizzata l’INPS confermava la liquidazione nel maggio 2024. In udienza la difesa della ricorrente chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, rilevando che il pagamento era intervenuto oltre un anno dopo il deposito del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte individua l’oggetto del giudizio nel riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare disciplinati dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988. Le parti, rileva il giudice, si sono reciprocamente date atto del mutamento della situazione sostanziale in senso satisfattivo per la ricorrente.

Il percorso argomentativo muove dal riconoscimento che la cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, opera nel giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, del c.g.c. al codice di procedura civile. La Corte richiama l’elaborazione della giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione (tra cui SS.UU. n. 1048/2000 e Cass. civ. n. 7871/2019), che la qualifica come modalità atipica di definizione della causa.

La fattispecie postula la sopravvenienza di fatti che eliminino ogni posizione di contrasto e facciano venir meno l’interesse ad agire, sì che una pronuncia di merito non avrebbe utilità. Essa si distingue dalle ipotesi estintive espressamente disciplinate, come la rinunzia agli atti del processo, e può essere dichiarata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo sia successivo alla domanda e ritualmente acquisito ovvero concordemente ammesso dalle parti.

Nel caso concreto, la condotta satisfattiva dell’Istituto e l’adesione della ricorrente dimostrano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale: è dunque venuta meno ex se la ragione essenziale della controversia. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo l’introduzione del giudizio, la Corte condanna l’INPS alle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 7 c.p.c.

Tutte le 55 sentenze sull'art. 7 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *