Contratti di sviluppo, sindacato sul diniego Invitalia limitato alla discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 2810 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione che Invitalia compie ai fini della concessione delle agevolazioni per la realizzazione di contratti di sviluppo, ai sensi del d.m. 9.12.2014, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica e manifesta erroneità o irragionevolezza. Il giudizio di affidabilità economica e finanziaria non riguarda il gruppo proponente nel suo complesso, ma le singole imprese aderenti, dovendo l’Agenzia verificare la capacità di ciascuna di sostenere la quota parte dei costi non coperti da aiuto pubblico. La motivazione del diniego è congrua quando prende posizione sulle controdeduzioni del richiedente e dà conto in termini analitici della posizione finanziaria, patrimoniale e degli apporti dei soci. Il rigetto della domanda caducatoria preclude l’esame della domanda risarcitoria per insussistenza dell’illecito aquiliano.
Il Fatto
Una società attiva nel settore dolciario aderiva, insieme ad altri soggetti, a un contratto di sviluppo e presentava domanda per accedere alle agevolazioni previste dal d.m. 9.12.2014, prospettando un investimento complessivo di Euro 3.199.600,00, di cui Euro 1.100.000,00 da coprire con mezzi propri e la restante parte con contributo pubblico a titolo di finanziamento agevolato e di fondo perduto.
Invitalia inviava alla società proponente una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando plurime ragioni ostative: contrazione del fatturato nel triennio 2015-2017, peggioramento della posizione finanziaria netta, mancato versamento dei soci in presenza di rilievi del collegio sindacale, copertura dei mezzi propri fondata su una mera lettera di disponibilità bancaria e insufficienza del flusso di cassa a fronte del fabbisogno IVA. Le controdeduzioni della società non mutavano l’esito e il provvedimento finale veniva impugnato con domanda di annullamento e di risarcimento del danno. La sospensiva era respinta e la statuizione confermata in appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio formulata oralmente in udienza, ritenendo i fatti sufficientemente chiari e la decisione amministrativa coerente, completa e logica. Il punto di partenza è la qualificazione della valutazione affidata all’Agenzia: si tratta di discrezionalità tecnica, con sindacato circoscritto all’ipotesi di macroscopica e manifesta erroneità della scelta.
Il primo motivo è respinto sul piano interpretativo. La ricorrente sosteneva che il decreto ministeriale imponesse una valutazione sintetica della solidità dell’intero gruppo proponente. Il Collegio legge diversamente l’art. 9 del d.m. 9.12.2014, che richiede all’Agenzia di valutare l’affidabilità tecnica, economica e finanziaria delle imprese proponenti e la sostenibilità finanziaria del programma con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi non coperti da aiuto pubblico. Il giudizio ha quindi ad oggetto le singole imprese, e Invitalia aveva analiticamente esaminato la posizione della ricorrente e delle altre partecipanti.
Quanto alle singole ragioni di diniego, il Collegio le conferma. La posizione finanziaria netta aveva conosciuto un costante peggioramento: a fronte di crediti finanziari a lungo termine pari a Euro 785.114,00 per tutti e tre gli anni, le disponibilità liquide ammontavano a Euro 5.556 nel 2017. L’indebitamento complessivo nel 2017 era pari a Euro 3.309.249,00, con posizione netta di Euro 2.518.479,00, contratto per finanziare spese di gestione corrente.
Anche la copertura del fabbisogno IVA mediante cash flow è ritenuta del tutto ipotetica, mentre il credito IVA vantato non risulta adeguatamente comprovato e non è compensabile con l’imposta dovuta per gli investimenti. L’assenza di nuovi versamenti dei soci, nonostante i rilievi del collegio sindacale, rafforza il giudizio di non solidità del programma. Non emergono dunque travisamento dei fatti, carenza istruttoria o difetto di motivazione.
Respinta la domanda caducatoria, il Collegio non esamina quella risarcitoria, per insussistenza dell’illecito aquiliano da attività provvedimentale illegittima, richiamando sul punto un precedente del giudice amministrativo. In ogni caso la domanda risarcitoria difettava di allegazione del pregiudizio, di quantificazione e di elementi probatori sui nessi causali. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Invitalia e sono compensate verso il Ministero, costituitosi con atto di mera forma.
Nota della Redazione
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