Clausola di salvaguardia nei contratti di budget e rinuncia al ricorso (TAR Molise n. 255 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione, in corso di giudizio, del contratto di budget contenente la c.d. clausola di salvaguardia — con cui la struttura sanitaria accetta espressamente e incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, e rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese — integra lo schema tipico dell’acquiescenza e determina l’improcedibilità dei ricorsi proposti avverso quegli stessi provvedimenti. Le clausole di salvaguardia sono legittime e funzionali alla tutela del diritto alla salute e al contenimento della spesa sanitaria nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, senza indebita compressione del diritto di agire in giudizio, restando il privato libero di non stipulare. L’accettazione degli effetti del budget preclude al ricorrente di proseguire l’impugnativa degli atti presupposti che ne definiscono il contenuto.

Il Fatto

Quattro strutture sanitarie private, autorizzate e accreditate ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e contrattualizzate dall’A.S.Re.M., impugnavano i decreti commissariali con cui il Commissario ad acta per il piano di rientro aveva definito, per l’anno 2020, i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie acquistabili dal sistema regionale (D.C.A. n. 56/2020) e approvato il relativo schema di contratto (D.C.A. n. 60/2020).

Le ricorrenti lamentavano la riduzione del budget, l’imposizione di un tetto invalicabile anche per le prestazioni extraregionali, la soppressione dei budget per le prestazioni integrative, la violazione dei diritti partecipativi e dell’affidamento. Respinte le istanze cautelari, nel corso del giudizio l’Avvocatura depositava i contratti di budget per il 2020 sottoscritti da ciascuna ricorrente, eccependo l’improcedibilità per la clausola di salvaguardia in essi contenuta.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, il Collegio respinge l’istanza di rinvio, non ricorrendo i “casi eccezionali” richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e definisce la controversia in rito.

La questione centrale è l’art. 12 dei contratti di budget, che impone l’accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti sui tetti di spesa e sulle tariffe, nonché la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese. Poiché le impugnative sono anteriori alla sottoscrizione dei contratti, l’accettazione delle condizioni determina l’improcedibilità per sopravvenuta acquiescenza. I contratti riproducono lo schema approvato con il D.C.A. n. 60/2020 e richiamano il D.C.A. n. 56/2020, che fissa il valore delle prestazioni e integra parte sostanziale dell’accordo.

Il Collegio valorizza l’interpretazione logico-letterale e quella funzionale delle clausole, dirette ad arginare il contenzioso. Ricorre lo schema tipico dell’acquiescenza: le strutture, sottoscrivendo i contratti e approvando specificamente l’art. 12 ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., hanno manifestato in modo inequivocabile la volontà di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione lesa e, su quello processuale, al diritto di ricorrere.

La legittimità di tali clausole è riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 7479/2019, n. 4715/2023, n. 3617/2017; TAR Calabria, Catanzaro, n. 518/2019). Gli operatori privati non sono estranei ai vincoli del piano di rientro e devono assicurare i livelli essenziali del diritto alla salute. La clausola non comprime il diritto di agire, poiché il privato può non stipulare, e resta salvo il diritto d’azione per le sopravvenienze; il diritto alla tutela giurisdizionale può essere bilanciato con interessi pubblici preminenti (Corte cost. n. 238/2014). Eventuali riserve non contemplate nel modello contrattuale non impediscono la formazione dell’accordo.

Da qui la declaratoria di improcedibilità di tutti i ricorsi, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura sopravvenuta della causa di definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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