Contrassegni su liste di presidenti diversi non annullano il voto senza disgiunto (Cons. Stato n. 2819 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni regionali, ove la scheda rechi contrassegni nei riquadri di liste collegate a candidati Presidente diversi, il voto è nullo ai sensi dell’art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018, che sancisce la nullità del voto espresso su liste riconducibili a Presidenti differenti e non ammette il voto disgiunto. Non trova applicazione la regola dell’art. 17, comma 4, l.r. n. 20 del 2018, che disciplina il diverso caso del voto espresso su liste collegate al medesimo candidato Presidente. Parimenti non è conferente l’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960, che presuppone contrassegni su più liste e preferenze per candidati di una sola di esse. L’incertezza oggettiva sulla volontà dell’elettore giustifica la nullità, non superabile in nome del principio di salvaguardia del voto.
Il Fatto
La ricorrente, seconda tra i non eletti alla carica di consigliere regionale in Basilicata nelle elezioni del 21 e 22 aprile 2024, aveva impugnato la proclamazione degli eletti e gli atti correlati, contestando errori nell’attribuzione dei voti a sé e a un controinteressato. Il TAR Basilicata aveva respinto il ricorso con due decisioni, la seconda delle quali definitiva.
Il Cons. Stato, con la sentenza n. 4818 del 2025, aveva confermato la reiezione e respinto l’appello incidentale del controinteressato, dichiarandolo in parte improcedibile. La ricorrente ha quindi proposto revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per il rinvio dell’art. 106 cod. proc. amm., dolendosi dell’illegittimo annullamento di un voto a sé favorevole nella sezione n. 17 di Melfi.
La Motivazione della Corte
Con sentenza non definitiva n. 9474 del 2025 la Sezione aveva accolto la fase rescindente, ravvisando l’errore di fatto nell’erronea percezione degli elementi materiali della fattispecie e disponendo verificazione sulla scheda contestata. Adempiuto l’incombente, la causa è stata decisa nel merito rescissorio.
La ricorrente sosteneva che la preferenza nominativa a sé riferita, unitamente al segno sul simbolo della propria lista e ad altri due segni su liste della stessa coalizione, consentisse l’attribuzione del voto ai sensi dell’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960. La Corte ha respinto il motivo.
La verificazione ha accertato che la scheda recava la croce nei riquadri di tutte le liste di una coalizione, salvo una, e analoga croce nei riquadri delle liste di una diversa coalizione, collegata ad altro candidato Presidente, oltre alle preferenze nominative nella lista non contrassegnata. È risultata così integrata la nullità prevista dall’art. 17, comma 5, l.r. n. 20 del 2018, che sancisce la nullità del voto su liste collegate a Presidenti diversi, in un sistema che non ammette il voto disgiunto. La fattispecie è stata assimilata all’esempio n. 18 delle istruzioni elettorali regionali.
La Corte ha escluso il richiamo all’art. 17, comma 4, l.r. n. 20 del 2018, che opera solo quando le liste siano collegate al medesimo candidato Presidente. Ha parimenti ritenuto non conferente l’art. 57, comma 9, d.P.R. n. 570 del 1960, che presuppone preferenze espresse per candidati di una delle liste contrassegnate, mentre nel caso esaminato la lista delle preferenze non era contrassegnata. Irrilevanti anche le previsioni sulla validità della preferenza senza contrassegno, che non risolvono le contraddizioni tra indicazioni di voto.
Il principio di salvaguardia della volontà dell’elettore non ha mutato l’esito: è proprio tale volontà a risultare oggettivamente incerta. Il ricorso in fase rescissoria è stato respinto, con compensazione delle spese di lite e spese di verificazione a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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