Revocazione ammessa per omessa pronuncia sui motivi assorbiti e riproposizione tardiva (Cons. Stato n. 2821 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la domanda di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, cod. proc. civ. quando il giudice d’appello ometta di pronunciarsi sui motivi dichiarati assorbiti in primo grado e ritualmente riproposti, sempre che l’omissione derivi da una svista nella lettura degli atti o da una dimenticanza redazionale immediatamente percepibile dalla sentenza. Nella fase rescissoria il giudice valuta d’ufficio la ritualità della riproposizione, poiché il termine dell’art. 101, comma 2, c.p.a. è posto a pena di decadenza. Non integra errore di fatto revocatorio l’errata interpretazione del contenuto di un regolamento o di uno statuto, riconducendosi all’attività valutativa del giudice e non alla percezione materiale degli atti.

Il Fatto

L’Anac aveva accertato, con delibera del 18 maggio 2022, n. 256, l’incompatibilità tra l’incarico di Presidente della Camera di commercio di Padova e quello di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società partecipata, rimettendo al RPCT i seguiti di competenza ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 39/2013. Il TAR Lazio, con sentenza n. 8171 del 24 aprile 2024, aveva accolto il ricorso annullando la delibera per violazione dell’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, dichiarando assorbiti gli altri motivi.

Il Cons. Stato, con sentenza n. 10215 del 19 dicembre 2024, aveva riformato la decisione, ritenendo il Presidente camerale sussumibile tra gli amministratori di enti pubblici. La Camera di commercio e il suo Presidente hanno proposto revocazione deducendo l’omessa pronuncia sui motivi assorbiti e l’errata percezione del regolamento sull’utilizzo delle carte di credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo sul piano dell’errore revocatorio. Richiamando la giurisprudenza di Cons. Stato, III, 13 aprile 2023, n. 3756, ribadisce che la revocazione è ammissibile quando il giudice d’appello ometta la pronuncia sui motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e l’omissione sia dovuta a svista o dimenticanza redazionale.

Nel caso concreto l’errore sussiste ed è immediatamente percepibile: né la parte in fatto né quella in diritto della sentenza danno conto del deposito dello scritto del 25 novembre 2024 né della riproposizione dei motivi assorbiti. Si tratta di omessa pronuncia e non di difetto di motivazione, secondo la distinzione già tracciata da Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3963.

Ammessa la revocazione, la Corte esamina i motivi riproposti anche in rito. L’art. 101, comma 2, c.p.a. impone alle parti diverse dall’appellante di riproporre espressamente le domande assorbite entro il termine per la costituzione in giudizio, a pena di decadenza; il rilievo spetta quindi anche al giudice d’ufficio. Nel caso di specie il ricorso in appello era stato notificato il 21 giugno 2024 e la memoria contenente i motivi è stata depositata il 25 novembre 2024, a termine ormai scaduto. Inoltre la memoria non contiene alcuna espressa riproposizione né le conclusioni richieste dall’art. 41, comma 1, lett. f), c.p.a., limitandosi a chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. I motivi secondo, terzo e quarto vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. L’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone un errore di percezione del contenuto materiale degli atti, in cui la decisione risulti fondata su un fatto incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito. Gli addebiti mossi alla sentenza investono invece l’interpretazione del regolamento e dello statuto e il rapporto tra le rispettive previsioni: si tratta di attività valutativa, estranea all’ambito dell’errore revocatorio (cfr. Cons. Stato, VII, 1° marzo 2022, n. 1458; Cons. Stato, V, 21 settembre 2020, n. 5480).

La sentenza d’appello n. 10215 del 2024 viene quindi confermata, in parte con diversa motivazione, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore dell’Anac.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 106 c.p.c.

Tutte le 77 sentenze sull'art. 106 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *