Il voto numerico non basta: la commissione deve motivare il punteggio nell’offerta tecnica (TAR Abruzzo n. 430 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche espressa con un mero punteggio numerico è illegittima per difetto di motivazione ove dai verbali di gara non emerga il percorso logico che ha condotto all’attribuzione di quel voto. Il punteggio numerico, infatti, non integra ma presuppone una valutazione: la commissione deve dare conto delle ragioni intrinseche del giudizio, indicando i presupposti di fatto e le ragioni che hanno determinato l’attribuzione del punteggio in concreto, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Detto obbligo non è assolto dal mero rinvio ai criteri valutativi previsti dal bando, in assenza di sub-criteri, griglie o fasce di punteggio predefinite. La valutazione di affidabilità del concorrente che abbia dichiarato un grave illecito professionale può essere implicita nell’ammissione alla gara.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava l’aggiudicazione di una gara d’appalto per l’esecuzione di lavori di ricostruzione della sede di un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente risultava terza in graduatoria con uno scarto minimo dalla seconda classificata e dall’aggiudicataria.
Con il ricorso, la società deduceva, tra l’altro, l’illegittima ammissione alla gara del RTI secondo classificato, che aveva dichiarato una risoluzione contrattuale pregressa, e l’immotivata e illogica attribuzione dei punteggi per i criteri relativi al pregio tecnico degli impianti, censurando la mancata previsione nel bando di sub-punteggi e l’assenza di motivazione dei punteggi numerici assegnati dalla commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso tempestivo e sussistente l’interesse al ricorso, pur in presenza di valutazioni discrezionali. La Corte ha chiarito che chi impugna gli esiti di una procedura concorsuale per vizi dell’attività discrezionale non deve provare che sarebbe risultato vincitore, dovendo l’amministrazione pronunciarsi nuovamente in conformità al giudicato.
Nel merito, il Tribunale ha affermato la tendenziale insindacabilità delle valutazioni tecniche dell’amministrazione, salvo che non siano illogiche, irrazionali o prive di motivazione. L’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990, impone alla commissione di esternare il percorso logico seguito, indicando i presupposti di fatto e le ragioni del giudizio, senza che sia sufficiente il richiamo ai criteri del bando o l’assegnazione di un coefficiente numerico.
Applicando tali princìpi, il Collegio ha rilevato come dai verbali di gara non emergesse alcun elemento per comprendere perché, in un range da 0 a 18 punti, fossero stati attribuiti punteggi differenti alle offerte in esame. La mera indicazione del punteggio, in assenza di criteri predefiniti o di una motivazione discorsiva, è stata ritenuta sintomo di un difetto di istruttoria e di motivazione.
La Corte ha infine accolto la censura relativa all’accertamento della natura delle migliorie offerte, non essendo possibile stabilire se i punteggi premiassero un miglioramento qualitativo o delle varianti quantitative non ammesse ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. L’effetto conformativo ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione e la regressione della procedura alla fase di valutazione delle offerte tecniche, da svolgersi ad opera di una commissione in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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