Certificazione dei crediti della P.A.: natura negoziale e divieto di autotutela (C.G.A.R.S. n. 281 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di certificazione del credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione, rilasciato mediante la piattaforma elettronica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi della disciplina speciale dettata dagli artt. 9, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 185/2008 e art. 37 d.l. n. 66/2014, non ha natura provvedimentale, ma integra una manifestazione di volontà negoziale dell’ente debitore. Ne consegue che esso non è assoggettabile al potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che per espressa previsione legislativa può attingere esclusivamente il provvedimento amministrativo illegittimo. La procedimentalizzazione dell’iter di rilascio non trasforma in pubblico potere ciò che rimane esercizio di autonomia negoziale nell’ambito di un rapporto obbligatorio. È pertanto illegittimo, per vizio radicale, il ritiro in autotutela della certificazione, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni poste a suo sostegno.
Il Fatto
La banca appellante era cessionaria di crediti certificati dall’Istituto appellato, per un valore nominale di euro 30.367,89, in virtù di un contratto di cessione stipulato con la società originaria creditrice. La cessione era stata notificata mediante la piattaforma elettronica e l’ente debitore non aveva opposto alcun rifiuto nel termine di sette giorni.
Dopo l’azione monitoria della cessionaria, l’Istituto ha ritirato in autotutela la certificazione, contestando l’assenza di accertamento preventivo dei requisiti del credito e profili di illegittimità dell’affidamento. Il TAR Sicilia ha dapprima declinato la giurisdizione, poi, riassunta la causa, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: secondo il primo giudice, la certificazione avrebbe esaurito la propria funzione con la cessione e nessuna utilità potrebbe trarre il cessionario dall’eventuale annullamento del ritiro. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica, non applicabile al caso in cui sia la parte che replica a non avere depositato la memoria nel primo termine. Nel merito, supera il rilievo di carenza di interesse: la reviviscenza della certificazione consentirebbe al cessionario di far valere, nel giudizio civile pendente, l’efficacia della stessa sul piano negoziale. La conclusione del TAR, secondo cui la certificazione è atto meramente dichiarativo, è limitativa e non tiene conto della disciplina speciale.
Il cuore della decisione è la qualificazione dell’atto. La certificazione dei crediti è configurata dalla legge come obbligo per le amministrazioni, tanto che, in caso di inerzia, è nominato un commissario ad acta. Lo scopo dichiarato è assicurare il pagamento dei debiti e consentire la cessione pro soluto o pro solvendo a banche e intermediari. L’art. 37, comma 7-bis, d.l. n. 66/2014 semplifica l’opponibilità della cessione tramite piattaforma e termine breve di sette giorni. La certificazione indica la data di pagamento, è vincolante per il certificante circa esistenza e ammontare del credito, ed è assistita dalla garanzia dello Stato. La Corte richiama la Corte cost. n. 205 del 2019, che ha valorizzato la certezza dei traffici giuridici e l’attendibilità del registro telematico unico.
Da tali indici il Collegio desume la natura negoziale dell’atto, non ritirabile dal debitore dopo la cessione. La procedimentalizzazione dell’iter non muta la natura del potere esercitato, che resta di autonomia negoziale e non autoritativo. Il ricorso all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 è quindi radicalmente precluso.
Ne segue l’accoglimento del motivo assorbente, l’annullamento del provvedimento di ritiro e la condanna dell’Istituto alle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000,00.
Nota della Redazione
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