Licenziamento Vigili del Fuoco per reato anteriore all’assunzione e rinnovo procedimento disciplinare (TAR Toscana n. 1541 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del CCNL del 26 maggio 2004 che commina il licenziamento senza preavviso per condanna passata in giudicato a delitto commesso in servizio o fuori servizio si applica anche quando il fatto risale a epoca anteriore all’assunzione, purché la condanna sia intervenuta in costanza del rapporto di lavoro. La gravità del comportamento e la sua diretta connessione con gli obblighi istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco giustificano la sanzione espulsiva nel rispetto del principio di proporzionalità. Il rinnovo del procedimento disciplinare a seguito di annullamento giurisdizionale, ex art. 119 d.P.R. n. 3/1957, è tempestivo quando decorre dalla conoscenza piena e certa del contenuto della decisione, restando irrilevante la mera notizia della sua esistenza. All’Amministrazione è consentito fondare la valutazione disciplinare sulle risultanze del giudizio penale, senza obbligo di autonoma e ulteriore istruttoria, purché dia conto del proprio autonomo percorso valutativo.
Il Fatto
Un vigile del fuoco veniva destituito di diritto per effetto di una sentenza di condanna irrevocabile. Quel provvedimento veniva annullato dal giudice amministrativo, che nel decidere il merito faceva espressamente salva la facoltà dell’Amministrazione di instaurare un procedimento disciplinare, ove ne fossero ricorsi i presupposti e nel rispetto della disciplina. Il Ministero avviava quindi il nuovo procedimento e, all’esito, irrogava la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Il dipendente impugnava quest’ultimo decreto davanti al TAR, deducendo la tardività della contestazione degli addebiti, l’inapplicabilità della sanzione a un reato commesso prima dell’assunzione, il difetto di proporzionalità e istruttoria, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto ai precedenti provvedimenti. Chiedeva l’annullamento, la reintegrazione e il risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della tempestività. L’art. 119 d.P.R. n. 3/1957, applicabile al rapporto di impiego con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, impone che il nuovo procedimento sia avviato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione giurisdizionale, richiedendo che quest’ultima non abbia escluso la facoltà di rinnovazione. Poiché la sentenza di annullamento aveva espressamente fatto salva tale facoltà, il presupposto è integrato.
Quanto al dies a quo, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il termine è perentorio e decorre dalla conoscenza piena e certa del contenuto della decisione, mentre è irrilevante la semplice conoscenza dell’esistenza della pronuncia. Nel caso concreto la contestazione, intervenuta il 16 gennaio 2020, rispettava sia il termine di trenta giorni sia quello del CCNL. La relativa circostanza di fatto non era stata specificamente contestata e si riteneva quindi provata per il principio di non contestazione.
Nel merito, il Collegio ritiene che la previsione del CCNL del 26 maggio 2004 sul licenziamento senza preavviso si applichi anche a condanne per fatti commessi prima dell’assunzione, purché intervenute in costanza del rapporto. La sanzione non contrasta con il principio di gradualità e proporzionalità, avuto riguardo alla gravità del comportamento e alla correlazione, evidenziata nel provvedimento, con gli obblighi di servizio dei Vigili del Fuoco, volti alla tutela della sicurezza e incolumità della collettività. L’istruttoria e la motivazione risultano adeguate.
Quanto al rapporto con il processo penale, il TAR osserva che l’Amministrazione può utilizzare le risultanze penali senza obbligo di ulteriore istruttoria, purché non si appiattisca su di esse. Nel caso concreto la valutazione autonoma non è mancata. L’affidamento in prova ai servizi sociali è misura alternativa alla detenzione, irrilevante ai fini disciplinari. Infine, esclusa ogni contraddittorietà tra sospensione e licenziamento, il Collegio nega la formazione di un affidamento tutelabile e respinge le domande economiche e risarcitorie. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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