Illeciti professionali e verifica del socio unico nella gara di appalto (TAR Lombardia n. 310 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti generali di partecipazione, la stazione appaltante è tenuta a valutare gli illeciti professionali del socio unico persona fisica dell’operatore economico, anche quando il procedimento penale riguardi una società diversa, purché il soggetto rivesta il ruolo sociale rilevante ex art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. La risoluzione contrattuale per inadempimento subita in un precedente appalto costituisce illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50/2016 e va considerata dalla stazione appaltante anche in pendenza del giudizio sulla sua legittimità, non rilevando né il diverso settore merceologico né la pendenza del contenzioso. L’omessa dichiarazione di una vicenda giudiziaria connessa a quella fornitura integra violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016. La Commissione non può attribuire punteggio premiale per un servizio opzionale che la lex specialis non richiedeva per il lotto, pena l’alterazione della concorrenza.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, articolata in cinque lotti. Per il lotto 3 si classificava al terzo posto; la stazione appaltante aggiudicava in favore di una costituenda società consortile. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, deducendo vizi sull’ammissione e sulla valutazione delle offerte dei concorrenti collocati ai primi posti.

La stazione appaltante annullava in autotutela l’aggiudicazione per un errore di calcolo, riconvocava la Commissione e rideterminava i punteggi; seguivano ulteriori determinazioni di conferma. La ricorrente proponeva quattro ricorsi per motivi aggiunti, l’ultimo dei quali contro la conferma dell’aggiudicazione del lotto 3.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati annullati in autotutela gli atti impugnati. Passa quindi all’esame del terzo e del quarto gravame. Il terzo ricorso, di settanta pagine, supera i limiti dimensionali ex art. 13-ter dell’Allegato 2 del c.p.a. e decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016: la relativa questione è di ordine pubblico processuale, rilevabile d’ufficio, e il giudice esamina solo le parti entro soglia.

Il secondo motivo è fondato. Il RUP aveva trascurato la risoluzione per inadempimento disposta da una stazione appaltante sanitaria per la mancata fornitura di ventilatori polmonari, addotta a giustificazione la diversità del servizio e la pendenza del contenzioso. La Corte ritiene entrambi i rilievi irrilevanti: l’art. 80, comma 5, lett. c) impone di valutare la condotta in sé, senza limitazioni di settore, e la pendenza del giudizio non esime dall’esame, tenuto conto dei tre anni dalla sentenza ex art. 80, comma 10-bis. Integra inoltre violazione della lett. c-bis) l’omessa dichiarazione della vicenda penale connessa alla medesima fornitura.

Il sesto motivo è accolto: il socio unico della compagine societaria era attinto da un procedimento per abuso d’ufficio; il RUP, pur avendolo individuato, non ha completato la verifica sulla moralità del concorrente, come invece era tenuto a fare. Non sono fondati, invece, i motivi concernenti le posizioni di soggetti privi di ruoli societari rilevanti e la violazione del patto di integrità, riferita a fatti anteriori all’offerta.

Quanto all’offerta tecnica, è fondato il profilo sul criterio organizzazione di commessa: la Commissione ha premiato il servizio opzionale del sabato che gli enti del lotto non avevano richiesto, privilegiando così il concorrente che aveva violato la lex specialis. Non è accolta la censura sull’alta tecnologia, né quelle subordinate. Il Collegio annulla quindi la determinazione di aggiudicazione del lotto 3 e ordina alla stazione appaltante di rinnovare le fasi viziate, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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