Condono edilizio escluso se il vincolo paesaggistico precede l’ampliamento abusivo (TAR Lazio n. 279 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive non sono suscettibili di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, quando siano realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico imposto prima della loro esecuzione. Costituisce circostanza ostativa alla sanatoria la sola anteriorità del vincolo rispetto all’opera, restando irrilevante ogni valutazione di concreta incompatibilità. Grava sul privato che invoca la disciplina edilizia anteriore al 1967 l’onere di provare con rigore probatorio l’epoca di realizzazione del manufatto, mediante documentazione certa e univoca; l’incertezza ridonda a suo danno. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la fondatezza di una sola delle ragioni giustificatrici autonome è sufficiente a sorreggerne la legittimità e rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune di Alatri ha respinto la sua istanza di condono edilizio per l’ampliamento dell’immobile di proprietà, nonché la successiva ordinanza di demolizione delle medesime opere. Il diniego si fondava sul rilievo che l’intervento fosse stato eseguito senza titolo in zona vincolata e in data posteriore all’imposizione del vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha sostenuto che l’immobile, nella sua attuale conformazione, risalirebbe a epoca anteriore al 1967, come emergerebbe da una foto dell’Istituto Geografico Militare del 1966 e da una perizia di parte. Il vincolo, introdotto solo con il decreto Galasso del 1985, sarebbe dunque posteriore all’opera e inapplicabile l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Il nucleo argomentativo del gravame — la pretesa irrilevanza del vincolo imposto dopo l’esecuzione dell’opera — non convince, perché il provvedimento impugnato non si limita a richiamare l’esistenza del vincolo, ma articola una motivazione che confuta gli elementi probatori dedotti dal ricorrente a sostegno della tesi opposta.
Il Collegio valorizza le risultanze istruttorie richiamate nel diniego: la stessa domanda di condono, in cui il ricorrente aveva dichiarato l’ampliamento eseguito nel 2002 e aveva allegato fotografie comprovanti l’intervento in corso di ultimazione; le ortofoto del 1988 e del 2000, che non mostrano il fabbricato nella consistenza attuale; le ortofoto del 2002, 2009 e 2017, che invece lo rilevano; la variazione catastale relativa all’ampliamento. A fronte di un quadro probatorio così congruo, il ricorrente non ha allegato elementi idonei a inficiarlo, continuando a richiamare la sola foto IGM e la perizia di parte.
Quanto a questi ultimi elementi, il Tribunale osserva che la foto del 1966, scattata dall’alto e in lontananza, presenta margini sfocati e non consente di trarre con certezza le conclusioni del perito, le quali risultano contraddette da un insieme univoco e convergente di elementi obiettivi. È quindi emerso che l’ampliamento è stato compiuto dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico sull’area. Trova pertanto corretta applicazione l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che preclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati qualora il vincolo sia istituito prima della loro esecuzione. Il precedente della Sezione invocato dal ricorrente non è conferente, riferendosi a un’opera compiuta prima dell’imposizione del vincolo.
Il Tribunale soprassiede dall’esame della censura relativa all’art. 3, comma 1 lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, perché l’atto impugnato è un provvedimento plurimotivato: la fondatezza di una sola delle ragioni autonome è sufficiente a sorreggerne la legittimità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il rigetto delle censure sul diniego determina anche la reiezione dell’impugnativa dell’ordinanza di demolizione per pretesa illegittimità derivata. Sull’asserita edificazione ante 1967, il Collegio ribadisce che l’onere probatorio grava sul privato e richiede documentazione certa e univoca. Il ricorso è respinto; nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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