Azione di accertamento residuale contro gli atti di inquadramento non impugnati (Cons. Stato n. 2824 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del codice del processo amministrativo, gli artt. 29 e ss. c.p.a. delineano un sistema aperto di azioni non rigidamente tipizzate, che ammette un’azione di accertamento atipica anche a tutela di interessi legittimi. Tale azione è tuttavia esperibile solo in via residuale, quando non siano praticabili altri rimedi tipizzati, sussista un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. e non vi sia interferenza con poteri amministrativi non ancora esercitati. Ne consegue che la domanda di accertamento del diritto alla retrodatazione della nomina è inammissibile quando gli atti di inquadramento siano divenuti inoppugnabili per decorso del termine decadenziale. La posizione del dipendente a fronte dell’atto di inquadramento è di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo, restando modalità e tempistica dell’arruolamento affidate alla discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, vincitori di un concorso per l’arruolamento di volontari in ferma breve delle Forze Armate bandito nel 2003, chiedevano l’immissione nella Polizia di Stato al termine della ferma. Al termine del triennio solo i primi ottantadue classificati venivano arruolati immediatamente; gli altri restavano in servizio fino al 31 dicembre 2007, erano poi posti in congedo e solo il 16 settembre 2008 venivano assunti e avviati al corso allievi agenti.
Con ricorso del 2019 essi domandavano al TAR Lazio l’accertamento del diritto a un’anzianità giuridica, economica e previdenziale pari a quella dei primi ottantadue, lamentando disparità di trattamento, violazione degli artt. 4 e 97 Cost. e del legittimo affidamento ingenerato dall’art. 16 della lex specialis. Il TAR respingeva il ricorso per inammissibilità e, in ogni caso, per infondatezza nel merito. Proponevano quindi appello i soccombenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il quadro processuale. Il codice del processo amministrativo riflette l’esigenza di una tutela effettiva ex art. 1 c.p.a. calibrata sulle situazioni sostanziali, e la giurisprudenza ammette un’azione di accertamento atipica anche per gli interessi legittimi quando manchi il provvedimento da impugnare. Il Collegio richiama sul punto Ad. plen. n. 15 del 2011 e Sez. VI n. 1321 del 2019.
Tale ammissione è però condizionata. Secondo il costante orientamento (Sez. III n. 2804 del 2021), l’azione è ammissibile solo de residuo, in presenza di un interesse concreto ed attuale e in assenza di interferenza con poteri amministrativi non ancora esercitati. Il punto di equilibrio sta tra giustiziabilità delle pretese e separazione dei poteri.
Applicando tali coordinate, la Corte conferma l’inammissibilità. A ostare allo scrutinio nel merito è l’inoppugnabilità degli atti di inquadramento per decorso del termine decadenziale: il carattere residuale dell’azione imponeva di insorgere tempestivamente. Irrilevante è la mancata comunicazione dell’atto, poiché gli appellanti avevano piena consapevolezza del proprio inquadramento sin dall’assunzione. La posizione vantata è di interesse legittimo pretensivo, restando modalità e tempistica dell’arruolamento affidate alla discrezionalità amministrativa, vincolata dalle disponibilità finanziarie.
Nel merito, l’art. 16 della lex specialis si limitava a prevedere la ripartizione dei posti in riserva, senza imporre immissioni contestuali. La collocazione in graduatoria costituisce criterio oggettivo idoneo a individuare l’ordine di arruolamento, con conseguente insussistenza della dedotta disparità. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese anche in ragione della costituzione meramente formale dell’Avvocatura erariale.
Nota della Redazione
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