Ricorso inammissibile se non impugna il titolo presupposto della sanatoria (TAR Sicilia n. 1378 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il titolo edilizio o paesaggistico in sanatoria è inammissibile per carenza di interesse quando non sia stato tempestivamente impugnato il titolo presupposto che ha già autorizzato la trasformazione dell’area. L’eventuale annullamento del provvedimento successivo, che si limiti a regolarizzare difformità marginali o a consentire opere di completamento, non incide sulle opere principali già assentite dal titolo non impugnato e divenuto inoppugnabile. Il giudice amministrativo, nel sindacare il parere di compatibilità paesaggistica, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione in un ambito connotato da elevata discrezionalità tecnica, ove non siano allegate manifeste irrazionalità o abnormità. Le censure attinenti a profili urbanistico-edilizi restano estranee alla competenza della Soprintendenza, chiamata a esprimersi sul pregiudizio alle valenze ambientali.
Il Fatto
Una società otteneva nel 2019 l’autorizzazione paesaggistica per due rampe in cemento armato e il consolidamento dei muri di recinzione su un terreno, presentando poi una SCIA al Comune. I proprietari confinanti segnalavano la realizzazione di opere ulteriori e difformi, ritenute finalizzate alla cementificazione dell’area. A seguito di sopralluogo, il Comune accertava lo spostamento e le diverse dimensioni di una rampa, la maggiore altezza dei muri e la realizzazione di muri di cinta non indicati negli elaborati, avviando il procedimento sanzionatorio.
La società chiedeva quindi l’accertamento di compatibilità paesaggistica e il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che intervenivano rispettivamente nel 2021 e nel febbraio 2022. I confinanti impugnavano sia l’autorizzazione paesaggistica sia il titolo edilizio in sanatoria, deducendo l’inedificabilità assoluta dell’area per la fascia di rispetto di un pozzo e l’illegittimità della sanatoria. I ricorsi venivano riuniti e trattenuti in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dimensionale degli scritti difensivi, eccedenti i limiti di cui all’art. 13-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.a. e al d.P.C.S. 22 dicembre 2016. Rileva che l’inammissibilità delle parti eccedenti è rimessa a valutazione discrezionale del giudice, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 966 del 2024 e Sez. IV, n. 958 del 2024, e ritiene eccezionalmente di esaminare le memorie.
Nel merito del primo ricorso, il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di rito: la trasformazione contestata era stata autorizzata dall’autorizzazione paesaggistica del 2019, non impugnata, mentre il titolo gravato riguarda solo la regolarizzazione di lievi difformità e alcune opere di completamento. Un eventuale annullamento non inciderebbe sulle opere principali già assentite, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse.
Il ricorso è comunque infondato. Le censure sulla pretesa inedificabilità dell’area e sulla doppia conformità attengono a profili urbanistico-edilizi sottratti alla competenza della Soprintendenza. Quanto al lamentato vulnus al paesaggio, la parte non allega manifeste irrazionalità del parere, limitandosi a sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione in un ambito di elevata discrezionalità tecnica, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 300 del 2023 e Sez. VI, n. 4096 del 2021.
Anche il secondo ricorso è inammissibile: la trasformazione dell’area era stata determinata dalla SCIA del 2020, ormai consolidatasi, mentre il titolo impugnato riguarda solo la sanatoria di opere difformi e la realizzazione di un muro. L’annullamento manterrebbe la precedente trasformazione. I ricorsi vengono quindi dichiarati entrambi inammissibili, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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