Rinvio del PABE a studi e atti generali e legittimità delle NTA (TAR Toscana n. 284 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le norme tecniche di attuazione del Piano attuativo dei bacini estrattivi, in quanto espressione di natura pianificatoria, possono rinviare a studi mirati e ad atti amministrativi generali di maggior dettaglio, senza che ciò integri di per sé vizio di illegittimità. Il Piano Regionale Cave che attribuisce al Comune il potere di diversificare le percentuali minime di resa attraverso il piano attuativo non esclude che lo stesso piano rinvii la determinazione puntuale a una disciplina successiva, purché il perimetro di questa sia già definito. Il rinvio a un atto generale non crea arbitrio quando i progetti autorizzabili sono individuati dal piano e la loro mancata realizzazione fa riespandere la regola generale di resa. L’aggravamento procedimentale non sussiste quando gli oneri di allegazione sono funzionali alla verifica di conformità e modulati secondo il singolo intervento. La discrezionalità tecnica in materia di classificazione della pericolosità e dei valori paesaggistici è sindacabile solo con specifici indici di inattendibilità.
Il Fatto
Due società titolari di cave nel comprensorio di Carrara hanno impugnato, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario, la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato il Piano attuativo dei bacini estrattivi, contestando le norme tecniche di attuazione nelle parti relative alle percentuali di resa, al procedimento di compatibilità paesaggistica, alla gestione delle acque meteoriche, alla revoca dell’autorizzazione in caso di messa in sicurezza, al dimensionamento dei volumi e alla classificazione dei valori paesaggistici.
Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità derivata dal Piano Regionale Cave e una serie di vizi propri del piano comunale. Si sono costituiti il Comune di Carrara e la Regione Toscana; la Provincia non ha resistito. Il Tribunale ha riunito i due giudizi per sovrapponibilità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il motivo di illegittimità derivata: il ricorso straordinario avverso il Piano Regionale Cave è stato respinto con parere del Consiglio di Stato n. 1970 del 24 dicembre 2021, come riconosciuto dalle stesse ricorrenti. Da qui lo scrutinio dei soli vizi propri.
Sul rinvio contenuto nelle NTA, il Tribunale ha escluso l’illegittimità. La circostanza che l’art. 13, comma 3, del PRC affidi al piano attuativo la diversificazione delle rese non impedisce che questo rinvii a uno studio mirato sulle caratteristiche litologiche e geologico-strutturali dei giacimenti. Nelle more, opera la regola generale del 30%, con la conseguenza che la norma non genera incertezza. Il monitoraggio quinquennale, quanto alle conseguenze dell’inosservanza, rinvia alla normativa regionale e non scoraggia di per sé la pianificazione aziendale.
Analogo ragionamento per gli artt. 37, comma 4, e 38 NTA: il rinvio all’atto generale di dettaglio è ammesso perché il perimetro è già delineato dai progetti rivolti all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo delle filiere del lapideo. La possibilità di autorizzare i progetti prima dell’adozione dell’atto generale non determina arbitrio, poiché il comma 4 richiama espressamente i progetti tipizzati e prevede che, in caso di mancata realizzazione, si riespanda la resa stabilita dall’art. 37.
Gli oneri documentali degli artt. 35 e 36 NTA non aggravano il procedimento: sono funzionali alla verifica di conformità al PABE e commisurati all’intervento, con un alleggerimento per le varianti che non richiedono nuova autorizzazione. Quanto alle acque, il riferimento alle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica è coerente con il Reg. n. 72/2015 e con le definizioni della L.R. Toscana n. 20/2006. Sulle quantità sostenibili, i criteri della media storica e della resa minima del 25% risultano ragionevoli e il meccanismo premiale dell’art. 40 NTA è sufficientemente definito.
Le censure sulla classificazione della pericolosità, sui crinali e sulle cave storiche sono state respinte: le relazioni tecniche non allegano indici di inattendibilità della discrezionalità tecnica, la classificazione prudenziale non è illegittima e le lavorazioni recenti non eliminano la storicità del sito. La censura sull’art. 33, comma 5, è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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